Cassazione Penale, Ordinanza n. 14792/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Nel ricorso ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, ma la censura, secondo la Corte, mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza. Il tribunale aveva negato le misure alternative ritenendo non formulabile una prognosi favorevole di non recidivanza e di affidabilità esterna, valorizzando i precedenti penali, una pendenza a carico del condannato, l'inidoneità del lavoro prospettato e l'esito dell'osservazione inframuraria, ritenuto indicativo soltanto di regolarità comportamentale ma non di significativi progressi rieducativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso sollecitava apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e che, comunque, le dedotte violazioni di legge e i vizi motivazionali erano manifestamente infondati. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento della somma di tremila euro in favore della cassa indicata nel provvedimento, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato implicitamente nel riferimento alle misure alternative alla detenzione, in particolare affidamento in prova e semilibertà; la Corte si limita a valutare la correttezza della prognosi negativa formulata dal giudice di sorveglianza.
misura alternativa richiesta dal condannato; la Corte non ne discute i presupposti in astratto, ma conferma il diniego fondato sull'assenza di una prognosi favorevole di affidabilità esterna.
misura alternativa richiesta dal condannato; il diniego è ritenuto logicamente motivato perché non emergono progressi tali da giustificarne la concessione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego di misure alternative alla detenzione, non è consentito ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal tribunale di sorveglianza.
- Il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione, che deve essere adeguata e non manifestamente illogica.
- Ai fini della concessione di affidamento in prova e semilibertà, è decisiva la prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna; tale prognosi può essere negativamente formulata valorizzando precedenti penali, pendenze, inidoneità del percorso lavorativo prospettato e assenza di significativi progressi rieducativi emersi dall'osservazione inframuraria.
- La mera regolarità comportamentale intramuraria non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo avanzamento nel processo di risocializzazione richiesto per l'accesso alle misure alternative.
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