Parere n. 606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Vania Baruzzi contro il Comune di Fiumicino e nei confronti della Maccarese s.p.a. (già Forus s.p.a.): 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 257602/2022 del 22 novembre 2022 ricevuto in data 17 dicembre 2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro 44.520,00 a titolo di indennità e sanzioni di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 698, part. 334/p, per complessivi mq 106 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - nonché, per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3 ottobre 1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione dell’area identificata al foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13 febbraio 2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13 giugno 1997, il decreto 532 del 13 luglio 2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato e presupposto non conosciuto; 2. per l'annullamento in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” - Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15 marzo 2023; 3. nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ingiunzione comunale di pagamento di euro 44.520,00 per occupazione sine titulo di un’area ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché degli atti presupposti relativi alla procedura espropriativa, alla ricognizione patrimoniale e al canone unico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale e gli ulteriori atti indicati in epigrafe deducendo, tra l’altro, la propria estraneità ai fatti e il difetto di legittimazione passiva, questioni attinenti alla giurisdizione, l’inefficacia originaria o sopravvenuta del procedimento espropriativo, la violazione della disciplina dei beni demaniali e patrimoniali, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità del regolamento comunale sul canone unico e la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del procedimento il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il Consiglio di Stato è stato quindi chiamato a verificare gli effetti dell’opposizione sul procedimento straordinario, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso né l’istanza cautelare.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l’opposizione del Comune di Fiumicino è stata effettivamente depositata, nonché rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’opposizione consente infatti alla parte di adire il giudice precostituito per legge e impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale che presuppone la concorde volontà delle parti. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita e i motivi di merito non sono stati esaminati.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune di Fiumicino il 29 maggio 2023 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza esame dei motivi di merito.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione della parte resistente, se rituale e tempestiva, consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento straordinario.
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta dalla parte resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, non può proseguire quando una parte esercita il diritto di adire il giudice precostituito per legge mediante opposizione.
- La proposizione dell’opposizione rende assorbita l’istanza cautelare formulata nell’ambito del ricorso straordinario e impedisce l’esame dei motivi di merito da parte della Sezione consultiva.
Ricorso straordinario contro l’ingiunzione comunale per occupazione sine titulo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro il Comune di Fiumicino, avente a oggetto un’ingiunzione di pagamento di euro 44.520,00 per indennità e sanzioni relative all’occupazione sine titulo di un’area ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché gli atti presupposti della procedura espropriativa, della ricognizione patrimoniale e del regolamento comunale sul canone unico.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente aveva contestato, tra l’altro, la propria estraneità ai fatti e il difetto di legittimazione passiva, la giurisdizione, l’inefficacia del procedimento espropriativo, la natura demaniale dell’area, nonché la carenza di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati. Erano state inoltre dedotte la violazione della disciplina sul canone unico e del regolamento comunale, l’eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria, ha rappresentato che il Comune di Fiumicino aveva notificato e depositato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trattata in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’opposizione, avvenuto il 29 maggio 2023, e ne ha riconosciuto la ritualità e tempestività.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento mediante il quale la parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti circa il suo utilizzo. Sono stati richiamati, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La Sezione non ha esaminato i motivi di merito e ha dichiarato assorbita l’istanza cautelare.
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