Ordinanza n. 3395/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della graduatoria di fine corso, relativa al I Corso di Formazione per 2 Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, pubblicata in data 31 marzo 2026; - dell’elenco sedi di assegnazione dei Vice Commissari, pubblicata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 13 maggio 2026; - del provvedimento della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. -OMISSIS- del 15.05.2026 di assegnazione delle sedi; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 14 maggio 2025; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di rettifica del P.C.D. 14 maggio 2025, datato 22 maggio 2025 e non conosciuto; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 27 febbraio 2026 prot. m_dg.GDAP -OMISSIS- (doc. 5), nonché i precedenti P.C.D. relativi alla procedura; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP -OMISSIS- a firma del Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale - Ufficio III Relazioni Sindacali, fornita in riscontro alla richiesta di chiarimenti della sigla sindacale F.S.A.- C.N.P.P.-S.PP.; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP -OMISSIS- a firma del Direttore Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, fornita in riscontro alla nota O.S.A.P.P. prot. n. -OMISSIS- del 11.07.2025; - ove occorrer possa, della graduatoria del Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicata in data 27 dicembre 2024; - ove occorrer possa, del bando di gara per il Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, adottato con Decreto del Direttore generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 6 settembre 2023; - ove occorrer possa, del P.C.D. del 10 gennaio 2026 a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria di fine corso, elenco e provvedimento di assegnazione della sede al termine del corso per Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, nonché gli atti presupposti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di fine corso relativa al primo corso di formazione per due Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, l’elenco delle sedi di assegnazione e il provvedimento individuale di assegnazione della sede, oltre a una serie di atti presupposti e connessi, tra cui provvedimenti dipartimentali, la graduatoria e il bando del concorso interno a sessanta posti di Vice Commissario e altri atti dell’Amministrazione penitenziaria. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone le specifiche censure di legittimità dedotte, riservando al merito ogni valutazione sulla fondatezza delle contestazioni, anche alla luce della graduatoria definitiva di merito prodotta dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. Il pregiudizio patrimoniale posto a fondamento dell’istanza non è stato ritenuto assistito dai necessari requisiti di gravità e irreparabilità. Il Collegio non ha quindi esaminato, in questa fase, il fumus boni iuris né la fondatezza delle censure, riservandone la valutazione al giudizio di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione della causa e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato sull’insussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando il pregiudizio allegato, anche se patrimoniale, non presenta i requisiti di gravità e irreparabilità necessari per integrare il periculum in mora.
- Il giudice cautelare può definire la domanda incidentale sulla base dell’insussistenza del periculum, riservando al giudizio di merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure e sul fumus boni iuris.
- La fissazione dell’udienza pubblica di merito non implica una valutazione anticipata sulla legittimità degli atti impugnati, quando l’ordinanza cautelare dichiara espressamente riservato ogni esame sulla fondatezza delle doglianze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1307/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1308/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1309/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1405/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1156/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →