Cassazione Civile, Ordinanza n. 26790/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A un dirigente medico veniva notificato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2010, con recupero a tassazione di maggiori redditi per complessivi euro 145.466,64. La pretesa riguardava: una somma percepita per attività libero-professionale svolta prima dell’autorizzazione all’intramoenia; una somma percepita per attività intramuraria svolta dopo l’autorizzazione; e il residuo importo, corrisposto in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto al contribuente il diritto a un pagamento collegato alla frequenza della scuola di specializzazione in ginecologia. La CTP rigettava il ricorso del contribuente; la CTR confermava l’avviso ritenendo, per i primi importi, non provata la provenienza delle somme e, per il terzo, che si trattasse di remunerazione di natura retributiva e quindi imponibile. In cassazione il contribuente deduceva: nullità della sentenza e falsa applicazione dell’art. 50 TUIR, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto verificare i compensi intramurari e che alcuni versamenti derivavano da contributi AGEA ai familiari o da giroconti; falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. 257/1991, affermando che il giudice di merito aveva male interpretato la sentenza del Tribunale di Roma e trascurato che essa si riferiva a una borsa di studio per specializzandi; ulteriore falsa applicazione delle norme che prevedono il regime di esenzione fiscale delle borse di studio per specializzazione; e, in via consequenziale, falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, TUIR sugli interessi, poiché anche gli interessi sulle somme riconosciute giudizialmente dovevano seguire il medesimo regime fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché inammissibile, rilevando la promiscua deduzione di vizi eterogenei, la mancanza di specifica censura alla sentenza impugnata e la richiesta di una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha chiarito che l’importo riconosciuto dal Tribunale di Roma, pur essendo denominato come remunerazione/adeguata remunerazione, costituiva in attuazione del d.lgs. 257/1991 una borsa di studio per la frequenza della specializzazione, espressamente assoggettata dal legislatore a esenzione IRPEF tramite rinvio all’art. 4 L. 476/1984. Di conseguenza, la CTR aveva errato nel qualificare quell’importo come reddito imponibile senza considerare il suo regime fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per il riesame complessivo della pretesa erariale e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), D.P.R. 917/1986
La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere che i compensi per attività intramuraria vadano trattati come redditi assimilati al lavoro dipendente, ma la Corte non accoglie la censura sul punto perché il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui i vizi di ricorso devono essere ricondotti con chiarezza ai corrispondenti motivi di impugnazione, non potendo convivere nel medesimo motivo censure eterogenee.
art. 6, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
"[a]gli ammessi alle scuole di specializzazione […] in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno della loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio"
La Corte afferma che la pretesa erogazione riconosciuta per il periodo di specializzazione ha natura di borsa di studio prevista dalla legge di attuazione della direttiva e non di generica remunerazione imponibile.
art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 476
È richiamato come norma cui l’art. 6 d.lgs. 257/1991 rinvia per il regime fiscale delle borse di studio, prevedendo l’esenzione dall’IRPEF.
È evocato dal ricorrente tra le norme che, secondo la sua prospettazione, stabilirebbero un regime di esenzione fiscale per l’importo in contestazione.
art. 6, comma 2, D.P.R. 917/1986
È richiamato per contestare la tassazione degli interessi sulle somme riconosciute giudizialmente, ritenuti dal ricorrente conseguenza del medesimo regime fiscale della prestazione principale.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo errori di diritto, nullità della sentenza e omessa valutazione di fatti, senza distinguere chiaramente il vizio dedotto e senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare direttamente l’atto amministrativo o sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la critica non investa in modo specifico la motivazione della decisione di merito.
- Quando una somma è riconosciuta in base a una disciplina speciale che la qualifica come borsa di studio per specializzazione medica e ne prevede l’esenzione IRPEF, il giudice non può attribuirle natura retributiva ai fini fiscali ignorando il relativo titolo normativo e il rinvio espresso al regime di esenzione.
- La qualificazione fiscale di un emolumento deve essere effettuata alla luce del titolo giuridico che ne ha disposto la corresponsione e della disciplina speciale che lo regola, non della sola terminologia utilizzata in una pronuncia giudiziale o della sua descrizione come "remunerazione".
- Se la prestazione principale è fiscalmente esente per disposizione di legge, occorre verificare se anche gli accessori, come gli interessi, seguano il medesimo regime in ragione della loro connessione con il titolo principale.
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