Cassazione Penale, Sentenza n. 26031/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava vizio cumulativo di motivazione e violazioni di norme procedurali relative alla acquisizione e conservazione del reperto (fascette rinvenute sulla scena della rapina) sul quale era stato estratto materiale biologico il cui DNA è risultato compatibile con l'indagato. La difesa contestava l'integrità della catena di custodia (assenza di documentazione sulle modalità di repertazione e conservazione, mancanza di riscontro fotografico del rinvenimento, annotazioni di polizia giudiziaria incomplete, mancata preventiva richiesta di accertamenti tecnici) e la circostanza che la prova genetica costituiva l'unica emergenza a fondamento della gravità indiziaria. Si lamentava, dunque, la motivazione apparente del Tribunale del riesame che avrebbe liquidato le obiezioni difensive con affermazioni assertive senza adeguata verifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, pur non incidendo la mancata convalida formale del sequestro sulla utilizzabilità probatoria del reperto, il Tribunale del riesame non ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive sulla ritualità della repertazione e sulla integrità della catena di custodia. La Corte ha richiamato l'esigenza che le indagini genetiche rispettino protocolli scientifici e che, quando il dato genetico è l'unica evidenza a supporto della gravità indiziaria, il giudice debba verificare e motivare la correttezza dell'iter di acquisizione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 611, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama la procedura applicata per la trattazione con contraddittorio cartolare in sede di cassazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Sottolinea l'obbligo di motivazione sufficiente: il rigetto del riesame deve rispondere in modo adeguato alle deduzioni difensive.
Usata per ricordare che l'inosservanza di formalità non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; tuttavia la valutazione dell'affidabilità probatoria dipende dal rispetto delle garanzie procedurali.
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata dal difensore e valutata nel contesto della correttezza procedurale complessiva nella formazione della prova; la Corte ne richiede valutazione congiunta alle altre norme.
art. 348, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata in ordine alle modalità e ai contenuti degli atti di polizia giudiziaria; la decisione sottolinea che rilievi lacunosi dei verbali incidono sulla garanzia di immutabilità del reperto.
Riguarda le formalità dei rilievi della polizia giudiziaria; la Corte osserva che il mancato rispetto delle modalità prescritte incide negativamente sulla prova.
art. 81 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama le modalità operative di repertazione e conservazione dei reperti; la Corte evidenzia l'importanza del rispetto di tali modalità per preservare la genuinità biologica del campione.
La Corte precisa che la mancata convalida del sequestro incide sulla possibilità di mantenere il sequestro ma non necessariamente sull'utilizzazione processuale del reperto.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la disposizione di rinvio al Tribunale competente affinché svolga un nuovo giudizio, come deciso dalla Corte.
Massime di principio
- La documentazione integrale della catena di custodia (individuazione, repertazione, modalità di conservazione, passaggi fra operatori, documentazione fotografica) è essenziale per riconoscere piena valenza probatoria a esami genetici; carenze su tali profili possono svuotare di efficacia indiziaria il risultato del DNA.
- La mancata formale convalida del sequestro non determina automaticamente l'inutilizzabilità del reperto ma limita la possibilità di mantenere il sequestro; resta indispensabile valutare la correttezza delle operazioni di repertazione e conservazione.
- Quando il dato genetico costituisce l'unica o la principale prova a sostegno della gravità indiziaria, il giudice deve verificare e motivare in modo puntuale l'osservanza dei protocolli scientifici: in loro mancanza la prova genetica può essere considerata priva della certezza necessaria per fondare misure cautelari.
- I giudici devono rispondere in modo specifico e non assertivo alle deduzioni difensive rilevanti: una motivazione generica o formale può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Per la difesa: sollevare tempestivamente questioni sulla catena di custodia, richiedere la produzione di verbali completi, foto, schede di repertazione e documentazione di laboratorio; chiedere la riassunzione di accertamenti o la ripetizione di analisi se la documentazione risulta insufficiente.
- Per l'accusa/inquirenti: seguire e documentare scrupolosamente i protocolli internazionali e di settore (linee guida ENFSI, prassi forensi) per evitare che profili formali riducano il valore probatorio degli esami genetici.
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