Cassazione Penale, Ordinanza n. 02913/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha chiesto la ricusazione di un consigliere della Prima Sezione penale della Corte di cassazione chiamato a decidere su un conflitto negativo di competenza sollevato nel procedimento a suo carico per aggravate calunnia e diffamazione. Ha dedotto che il giudice ricusato avrebbe già manifestato un convincimento pregiudicante sulla sua colpevolezza: in una precedente sentenza di assoluzione di altro imputato, il giudice avrebbe individuato nel ricorrente il "responsabile del fatto reato"; inoltre, lo stesso magistrato avrebbe presentato querela contro il difensore del ricorrente, avrebbe svolto funzioni di giudice delegato in un procedimento di prevenzione a carico del ricorrente, avrebbe espresso giudizi sul suo conto in un articolo di stampa e avrebbe avuto rapporti con un soggetto indicato come parte civile in un procedimento connesso. La tesi difensiva era che tali circostanze integrassero la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., per avere il giudice manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione. Ha ritenuto che le cause di ricusazione siano tassative e di stretta interpretazione e che, nel caso concreto, nessuna delle circostanze dedotte fosse idonea a integrare la previsione dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., perché il collegio era chiamato a decidere solo una questione processuale di competenza, non il merito della responsabilità penale. La precedente decisione richiamata riguardava un fatto e un imputato diversi; la querela contro il difensore, il ruolo di giudice delegato e i rapporti evocati con terzi non valevano a dimostrare una pregressa valutazione di colpevolezza sul medesimo fatto e sul medesimo soggetto. La Corte ha inoltre escluso che potessero rilevare mere ragioni di convenienza. Ha infine affermato che, trattandosi di dichiarazione di ricusazione di un giudice della Cassazione, non andava applicata la condanna alle spese processuali, ma ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 800 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"il giudice può essere ricusato dalle parti [...] se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione"
La causa di ricusazione richiede una previa valutazione di merito sul medesimo fatto e sul medesimo soggetto; non basta una generica ostilità, né una valutazione resa in un diverso procedimento su fatti o persone differenti.
L'incompatibilità endoprocessuale è richiamata come parametro sistematico: opera solo al ricorrere di valutazioni pregresse sulla medesima res iudicanda, in una diversa fase del procedimento, con contenuto non meramente formale ma di merito.
Le ipotesi di astensione sono distinti dalle cause di ricusazione; in particolare, le "gravi ragioni di convenienza" rilevano per l'astensione ma non sono estensibili alla ricusazione.
La dichiarazione di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione è resa dalla stessa Corte.
In caso di inammissibilità o rigetto della ricusazione può essere irrogata una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso esaminato la Corte ha escluso la condanna alle spese processuali, ma ha applicato la sanzione pecuniaria.
art. 25 Cost.
Le cause di incompatibilità/ricusazione costituiscono deroga al principio del giudice naturale e, per questo, devono essere interpretate restrittivamente.
art. 3 Cost.
Richiamato unitamente agli artt. 24 e 111 Cost. come fondamento dei valori di terzietà e imparzialità del giudice.
art. 24 Cost.
Richiamato come presidio del diritto di difesa e della terzietà/imparzialità del giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato come base costituzionale della giurisdizione imparziale e terza.
Massime di principio
- Le cause di ricusazione del giudice sono tassative e di stretta interpretazione: non possono essere estese analogicamente a ipotesi non espressamente previste.
- Per integrare la ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., occorre che il giudice abbia espresso una valutazione di merito sulla responsabilità penale riferita al medesimo fatto e al medesimo soggetto del processo in cui è chiamato a decidere.
- Una decisione resa in un diverso procedimento, o su un fatto diverso, non è sufficiente se non emerge una indebita anticipazione di giudizio sulla res iudicanda attuale.
- La mera trattazione di una questione processuale, come la competenza, non comporta di per sé una pregiudiziale valutazione sulla colpevolezza dell'imputato.
- Le ragioni di convenienza, anche se seriamente prospettate, appartengono al diverso istituto dell'astensione e non possono fondare da sole la ricusazione.
- In caso di ricusazione manifestamente infondata, il giudice può dichiararne l'inammissibilità de plano e applicare una somma alla Cassa delle ammende, senza automatica condanna alle spese processuali nel caso di ricusazione di un giudice della Cassazione.
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