Cassazione Civile, Ordinanza n. 04363/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario logistico)
La controversia
La controversia nasce dal mancato arrivo a destinazione di merce spedita all’estero e smarrita in circostanze fraudolente, dopo la sottrazione del carico mediante clonazione delle targhe del mezzo incaricato del trasporto. In primo grado il tribunale aveva ritenuto responsabile la società convenuta, qualificandola come vettore esclusivo oppure, in subordine, come spedizioniere negligente nella scelta del vettore, e l’aveva condannata anche al pagamento delle spese di lite, comprese quelle in favore della terza chiamata. La corte d’appello ha invece qualificato la convenuta come mero intermediario dell’organizzazione del trasporto, ha rigettato la domanda risarcitoria dell’originaria attrice e ha liquidato le spese di entrambi i gradi a carico del fallimento dell’attrice, per il rapporto con la terza chiamata. La società appellante ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando, con unico motivo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla specifica domanda di restituzione di euro 4.186,00 già versati spontaneamente alla terza chiamata in esecuzione della sentenza di primo grado. La controricorrente ha sostenuto che la corte territoriale avesse respinto implicitamente la domanda restitutoria attraverso una nota in calce alla sentenza. Con ricorso incidentale la terza chiamata ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c., censurando la regolazione delle spese: a suo dire, in base al principio di causalità, le spese, anche del secondo grado, avrebbero dovuto gravare sulla società appellante che l’aveva coinvolta inutilmente in una domanda di garanzia impropria ritenuta prescritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale. Ha escluso che la nota in calce alla sentenza d’appello contenesse una decisione, anche implicita, sulla domanda di restituzione delle somme pagate alla terza chiamata, osservando che tale nota spiegava solo la liquidazione delle spese ai minimi di scaglione nel rapporto tra fallimento e terza chiamata. Ha quindi ravvisato un’effettiva omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, con conseguente cassazione della sentenza sul punto e rinvio alla corte territoriale perché provveda a esaminare la domanda e a regolare anche le spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del ricorso principale ha determinato l’assorbimento del ricorso incidentale, poiché la questione sulle spese della terza chiamata dipendeva comunque dalla corretta decisione sulla domanda non esaminata.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; la mancata decisione sulla richiesta di restituzione di somme ritualmente introdotta integra omessa pronuncia e quindi nullità della sentenza.
La nullità per omessa pronuncia è deducibile come vizio di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro concreta imputazione può essere discussa secondo il criterio di causalità nei rapporti processuali tra convenuto e terzo chiamato.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- Integra omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il mancato esame di una domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado quando la domanda sia stata ritualmente proposta e non sia ricavabile una decisione, neppure implicita, dalla motivazione della sentenza impugnata.
- La decisione implicita sulla domanda non può essere desunta da una motivazione che riguardi un distinto profilo della regolazione delle spese: occorre che dal contenuto complessivo della sentenza emerga in modo non equivoco la statuizione sul capo controverso.
- Quando la domanda principale di cassazione investe la mancata pronuncia su un capo che condiziona anche la disciplina delle spese tra le parti coinvolte, il ricorso incidentale che contesti proprio quel criterio di riparto resta assorbito.
- La regolazione delle spese nei confronti del terzo chiamato può essere governata dal principio di causalità, ma la relativa verifica presuppone la previa definizione della domanda sulla quale il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi.
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