Cassazione Penale, Sentenza n. 42478/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo (traslazione iudicii) relativo a due delitti ex artt. 110 e 600-ter c.p., per presunta "grave situazione locale" a Bari dovuta alla diffusione illecita di immagini e video di natura sessuale (cd. revenge porn), a una campagna stampa locale massiccia che avrebbe creato una gogna mediatica, ad aggressioni verbali pubbliche e a presunte illegittimità nelle attività della polizia giudiziaria e del PM (sequestri omessi, ispezioni sui dispositivi informatici, uso di materiale alterato). La ricorrente chiedeva il trasferimento del giudizio ad altro ufficio giudiziario, la sospensione del processo e la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado emessa mentre la richiesta era pendente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Preliminarmente ha rilevato che l'onere di notificare la richiesta alle altre parti entro sette giorni era stato assolto dalla ricorrente. Sul merito, ha escluso l'esistenza di una "grave situazione locale" idonea a giustificare la rimessione: la diffusione mediatica e gli articoli, pur animosi, non dimostrano concretamente una potenziale menomazione dell'imparzialità dei giudici locali; le condotte e le omissioni denunciate dalla ricorrente sono prevalentemente vicende endoprocessuali e non fenomeni esterni così abnormi da fondare la traslazione. La richiesta di nullità della sentenza di primo grado è stata ritenuta inammissibile in questa sede. La Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (per equità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come integrato dalla L. n. 103/2017) e ha escluso la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina della "grave situazione locale" come presupposto per la rimessione del processo
La "grave situazione locale" va intesa come fenomeno esterno al processo che, per abnormità e manifestità, crea un reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario della sede; va interpretata restrittivamente
La parte che presenta istanza di rimessione ha l'onere di notificare, entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria, la richiesta alle altre parti
La notifica alle altre parti nei termini è condizione indefettibile di ammissibilità della richiesta; l'omissione comporta inammissibilità
art. 47, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1
Il divieto del giudice di proseguire è operativo solo se questi ha ricevuto comunicazione dell'assegnazione della richiesta a Sezioni Unite o a sezione diversa dalla settima; in assenza di tale comunicazione il giudice procedente può decidere
Norma generale sulle spese e sulle sanzioni: la Corte ha avuto riguardo al potere di aumentare la sanzione ai fini della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, esercitando la facoltà introdotta dalla L. n. 103/2017
art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione, di per sé, non prevede espressamente la condanna alle spese del procedimento incidentale; la Corte ha ritenuto, conformemente a pronunce recenti, che non debba automaticamente conseguire la condanna alle spese
art. 11 cod. proc. pen. e 1 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione al principio del giudice naturale e alla rimessione; richiamano il quadro costituzionale/organizzativo cui si riferisce la traslazione
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, vadano omessi i dati identificativi per tutela della privacy
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in tema di valutazione della responsabilità della parte che propone ricorso; qui la Corte ha ritenuto non sussistente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, pur applicando la sanzione equitativa
Massime di principio
- La richiesta di rimessione per "grave situazione locale" richiede la prova di un fenomeno esterno, manifesto e abnorme che crei un reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario; mere campagne di stampa o indignazione sociale, da sole, di norma non bastano
- Le contestazioni relative a presunte illegittimità delle indagini, vizi di acquisizione delle prove o comportamenti endoprocessuali (omissioni investigative, modalità di sequestro, divulgazione di materiale processuale) sono, salvo casi estremi, materie da sindacare nel merito o con altri rimedi processuali e non giustificano la traslazione se non si dimostra un nesso causale con una situazione esterna abnorme
- È indispensabile rispettare il requisito formale della notifica della richiesta alle altre parti entro sette giorni dal deposito; la mancata notifica è causa di inammissibilità senza possibili misure sostitutive
- Se la Corte di Cassazione ha assegnato la richiesta e non ha dato comunicazione al giudice procedente (o l'ha assegnata alla sezione competente), il giudice di merito non è necessariamente obbligato a sospendere o a non pronunciare sentenza, salvo il caso in cui abbia ricevuto espressa comunicazione di assegnazione alle Sezioni Unite o a sezione diversa dalla settima
- Il proponente la rimessione si espone al rischio di sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) se la richiesta è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; tuttavia, la declaratoria di inammissibilità non implica automaticamente condanna al pagamento delle spese del procedimento incidentale secondo l'orientamento più recente
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