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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27538/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, determinati in via equitativa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'11 marzo 2025. Dalla ordinanza emerge che il ricorso è stato depositato il 17 aprile 2025 contro una sentenza di appello con motivazione letta in udienza lo stesso giorno della decisione. Il motivo decisivo della declaratoria di inammissibilità è la tardività del ricorso, perché proposto oltre il termine risultante dal combinato disposto dell'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), c.p.p. La Corte procede de plano e rileva d'ufficio l'intempestività dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La norma è richiamata insieme al comma 2, lett. b), quale base del termine per proporre ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione letta in udienza; il deposito oltre tale termine comporta tardività dell'impugnazione.

  • art. 585, comma 2, lett. b), c.p.p.

    È richiamato come parte del combinato disposto che individua il dies a quo e il termine per il ricorso. La sua violazione rende l'impugnazione tardiva e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile, anche quando la sentenza di appello sia stata letta in udienza con motivazione contestuale.
  • La tardività dell'impugnazione può essere rilevata de plano dalla Corte di cassazione quando risulti dagli atti la data di decisione, la data di lettura della motivazione e la data di deposito del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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