Cassazione Penale, Sentenza n. 27073/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Alfredo Voce per una pluralità di reati di truffa (art. 640 cod. pen.), ritenuti in continuazione. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione è intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, con accettazione da parte dell'imputato, documentata con verbali; (2) censura di violazione di legge e vizio di motivazione circa la responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto ammissibile l'introduzione in sede di ricorso per cassazione della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, e ha constatato l'effettiva remissione (verbali del 27/10/2022 e 03/11/2022). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto che, in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, le spese processuali siano a carico del querelato.
Norme richiamate
La norma è stata invocata come fattispecie penalmente rilevante (truffa) per la quale, nel caso concreto, si è successivamente verificata l'estinzione del reato a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa; la sentenza ha dato rilievo al fatto che la remissione, ritualmente accettata, estingue il reato perseguibile a querela.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente proposta dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della condanna penale.
- È ammissibile introdurre in Cassazione, anche se la remissione è intervenuta dopo la sentenza impugnata, la documentazione della remissione purché tale atto sia avvenuto prima della scadenza del termine per proporre l'impugnazione.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato deve risultare da idonea dichiarazione/verbale per avere efficacia estintiva.
- Se non vi è diversa pattuizione tra le parti, le spese processuali derivanti dall'annullamento per remissione della querela sono a carico del querelato.
- La remissione della querela riguarda l'estinzione del reato penale perseguibile a querela, ma non elimina automaticamente eventuali pretese risarcitorie civili: verificare separatamente l'eventuale impatto sul risarcimento del danno.
- Se la remissione interviene dopo il termine per proporre impugnazione, la possibilità di farla valere in Cassazione può essere preclusa; pertanto è essenziale rispettare i termini processuali e allegare tempestivamente le prove documentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →