Cassazione Penale, Sentenza n. 9857/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Ali Sher ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che convalidava l'arresto e applicava la custodia cautelare in carcere in vista di un provvedimento estradizionale richiesto dall'Autorità pakistana per il reato di omicidio. Il motivo di ricorso dedotto era la violazione dell'art. 715, comma 2, lett. b) c.p.p., per omessa descrizione dei fatti per cui era stata richiesta l'estradizione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente sido revocata con provvedimento del 13/02/2024 e ordinata l'immediata scarcerazione. Inoltre risulta depositata la rinuncia al ricorso il 26/02/2024. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata disposta alcuna condanna alle spese processuali né alcuna sanzione pecuniaria, conformemente alla giurisprudenza citata
Norme richiamate
art. 715, comma 2, lett. b) c.p.p.
La norma richiede che nei provvedimenti relativi all'estradizione siano descritti i fatti per cui è richiesta l'estradizione; il ricorrente ha lamentato la mancata descrizione ai sensi di tale disposizione
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021 (Pujia, Rv. 282549-01)
La Corte ha già stabilito che l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi, Rv. 281785-01)
Confermato il principio che la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza e quindi esclude la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata prima della decisione definitiva della Corte, può venire meno l'interesse a proseguire e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La sopravvenuta carenza di interesse, quando non sia imputabile al ricorrente, esclude normalmente la condanna alle spese processuali e qualsiasi sanzione pecuniaria, perché non configura situazione di soccombenza
- La deduzione di violazioni formali (es. mancata descrizione dei fatti ai sensi dell'art. 715 c.p.p.) mantiene rilevanza solo se permane un interesse concreto alla riforma del provvedimento; se l'atto impugnato è divenuto privo di effetti pratici, la questione può essere ormai irrilevante per la Cassazione
- In casi di estradizione o provvedimenti collegati, è utile verificare tempestivamente cambiamenti di status (revoca misure, scarcerazione, rinuncia al ricorso) perché incidono sull'ammissibilità e sulle conseguenze economiche del gravame
- La tempestiva comunicazione e documentazione di atti sopravvenuti che incidono sull'interesse del ricorso (es. revoca misura, scarcerazione, rinuncia) è determinante per la decisione di inammissibilità e per evitare oneri economici al ricorrente
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