Cassazione Penale, Ordinanza n. 04052/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza affrontare il merito delle censure contro la sentenza di appello. In applicazione degli artt. 591, comma 1, lett. a), 610, comma 5-bis, e 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2024. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché risulta sottoscritto e proposto personalmente dall'imputato, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori abilitati al patrocinio in Cassazione, a pena di inammissibilità. Viene quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione professionale, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensori abilitati al patrocinio in Cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La mancanza della valida sottoscrizione del ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Consente di provvedere senza formalità sulla dichiarazione di inammissibilità nei casi rilevati.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello
Ha affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche senza formalità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
- La verifica della rituale proposizione del ricorso precede ogni esame del merito, sicché il difetto di valida sottoscrizione impedisce qualunque scrutinio delle doglianze proposte.
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