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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34033/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché l’art. 69, ultimo comma, c.p. vieta la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti nei casi di recidiva previsti dall’art. 99, quarto comma, c.p. La condanna confermata in appello resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 1° ottobre 2025 della Corte d’appello di Trento, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Rovereto sulla sua responsabilità per i delitti indicati ai capi 1), 3), 4), 5) e 6) dell’imputazione. Con l’unico motivo riportato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

Norme richiamate

  • art. 69, ultimo comma, c.p.

    ai sensi del quale, nei casi di recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti;

    Nei casi di recidiva contemplati dall’art. 99, quarto comma, c.p., le attenuanti non possono essere dichiarate prevalenti sulle aggravanti ritenute.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    ai sensi del quale, nei casi di recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti;

    La recidiva prevista da questa disposizione integra il presupposto per il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti stabilito dall’art. 69, ultimo comma, c.p.

Massime di principio

  • Nei casi di recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., non è consentito il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ritenute, in forza del divieto previsto dall’art. 69, ultimo comma, c.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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