Cassazione Penale, Ordinanza n. 27954/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la conferma di responsabilità per il reato in materia di stupefacenti, già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione del GUP del Tribunale, aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti aggravato. In cassazione è stato proposto un solo motivo, deducendo la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale motivo era inammissibile perché, secondo la sentenza impugnata e il verbale dell'udienza in appello, il ricorrente aveva rinunciato anche alla doglianza relativa alle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per reato in materia di stupefacenti; dal testo emerge solo il richiamo alla fattispecie contestata, non ulteriori precisazioni sulla sua portata applicativa.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma aggravatrice richiamata insieme all'art. 73, comma 4, per qualificare il fatto contestato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando investe un capo della decisione sul quale la parte abbia espresso rinuncia nel corso del giudizio di merito, poiché manca un valido interesse a censurarlo in cassazione.
- La rinuncia in udienza, risultante dal verbale e richiamata nella sentenza impugnata, preclude la deduzione in sede di legittimità della mancata motivazione su quel punto.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27922/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27925/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27926/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →