Cassazione Penale, Ordinanza n. 08204/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato proponeva ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La difesa sosteneva che il valore della merce sottratta fosse modesto e che ciò dovesse comportare il riconoscimento dell'attenuante. La Corte di cassazione rilevava però che il motivo era sostanzialmente una riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello; inoltre richiamava il principio secondo cui, in tema di rapina, la speciale tenuità del danno va valutata considerando non solo il valore del bene sottratto ma anche le conseguenze lesive della violenza o minaccia sulla persona offesa. Nel caso concreto, la rapina era stata accompagnata anche da lesioni personali volontarie ai danni della persona offesa, sicché la valutazione complessiva escludeva la speciale tenuità del danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione decisiva è stata duplice: da un lato la natura meramente reiterativa delle censure, già respinte in appello; dall'altro, l'assenza dei presupposti per l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. in ragione del complessivo disvalore della condotta, comprensivo delle lesioni arrecate alla persona offesa.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta in modo automatico sul solo dato del modesto valore del bene sottratto; nel delitto di rapina occorre una valutazione complessiva che tenga conto anche delle lesioni e della violenza o minaccia esercitata sulla persona offesa.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, comprensiva sia del profilo patrimoniale sia di quello personale, perché il reato ha natura plurioffensiva.
- Il modesto valore economico del bene sottratto non è sufficiente, da solo, a integrare l'attenuante quando la condotta abbia comportato apprezzabili conseguenze lesive alla persona offesa.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e specificamente disattese dalla motivazione della sentenza impugnata, senza indicare un effettivo vizio logico o giuridico nuovo.
- In presenza di rapina accompagnata da lesioni personali alla vittima, la speciale tenuità del danno difficilmente può ritenersi sussistente, perché la lesione dell'integrità fisica e morale incide sulla valutazione globale del fatto.
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