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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04956/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per Euro 129.000 oltre interessi, fondandosi su un documento proveniente dalla società ingiunta, qualificato come riconoscimento di debito e riferito a una transazione relativa a somme per attività svolte. La società ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, che quel documento non era un riconoscimento di debito ma una ricognizione di credito/proposta transattiva riferita a un diverso rapporto economico concernente lavori edili eseguiti presso la casa della madre dell'ingiungente; dall'altro, che il medesimo documento era già stato utilizzato in altro giudizio tra la stessa società e un diverso soggetto/veicolo societario, conclusosi in primo grado con accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo e impugnato in appello. Il Tribunale, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente in appello, ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Il ricorrente per regolamento di competenza ha censurato la sospensione deducendo l'insussistenza di un vero nesso di pregiudizialità logico-giuridica e, soprattutto, la carenza di motivazione sull'esercizio del potere discrezionale di sospensione, poiché il giudice avrebbe dovuto valutare la concreta controvertibilità della sentenza pregiudicante impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse sospeso il processo applicando erroneamente l'art. 295 c.p.c. in una situazione che ricadeva, invece, nell'ambito dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Poiché la sentenza resa nel giudizio reputato pregiudicante era già stata impugnata, la sospensione non era obbligatoria ma solo facoltativa; pertanto il giudice del processo dipendente avrebbe dovuto motivare specificamente sulle ragioni per le quali non intendeva riconoscere l'autorità della decisione impugnata e sulla concreta probabilità di riforma. Mancando tale valutazione, l'ordinanza di sospensione è stata cassata e la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione. Le spese del regolamento sono state poste a carico della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità non è applicabile quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza impugnata e non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni di legge che impongano l'attesa del giudicato.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Quando la decisione resa nella causa pregiudicante è impugnata, la sospensione della causa dipendente è soltanto facoltativa e richiede una motivazione sull'opportunità di non riconoscere l'autorità della sentenza impugnata e sulla concreta possibilità della sua riforma.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    In caso di successivo conflitto tra giudicati, opera il meccanismo del secondo comma dell'art. 336 c.p.c.

  • art. 282 c.p.c.

    La sentenza di primo grado produce un'autorità provvisoria che modifica la posizione delle parti rispetto allo stato originario della lite e giustifica l'efficacia esecutiva provvisoria e la rilevanza della decisione impugnata.

  • art. 297 c.p.c.

    Se la sospensione ex art. 295 c.p.c. fosse stata correttamente disposta, la prosecuzione del processo avrebbe potuto essere chiesta mediante istanza di riassunzione/prosecuzione.

Massime di principio

  • La sospensione del processo per pregiudizialità non è automatica quando la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza impugnata: in tale ipotesi il giudice deve distinguere tra sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Se la decisione resa nel giudizio pregiudicante è sub iudice in appello, il giudice della causa dipendente può sospendere il processo solo esercitando un potere discrezionale che va esplicitamente motivato, indicando perché la sentenza impugnata non sia ritenuta convincente e perché appaia concretamente possibile la sua riforma.
  • L'assetto provvisorio determinato dalla sentenza di primo grado è giuridicamente rilevante: il giudice della causa dipendente non deve attendere necessariamente il giudicato, ma può decidere di attribuire o meno autorità alla decisione impugnata, con motivazione congrua.
  • La mera esistenza di un rapporto tra due giudizi non basta a giustificare la sospensione obbligatoria; occorre verificare se il rapporto sia di pregiudizialità tecnica e se la decisione pregiudicante sia definitiva o solo impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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