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Ordinanza

Ordinanza n. 1717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 890/2026, della quale è stata chiesta la sospensione in pendenza del giudizio di cassazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti incidentali hanno proposto, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato n. 890/2026, che aveva definito il giudizio di appello relativo alla sentenza del TAR Lazio n. 5235/2025. Il testo non espone specifici motivi ulteriori, limitandosi a riferire la domanda cautelare e la rappresentazione delle parti circa la situazione del procedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti, alla luce della situazione procedimentale rappresentata dalle parti, le condizioni di eccezionale gravità e urgenza richieste dall’art. 111 c.p.a. per sospendere la sentenza in pendenza del giudizio di cassazione. Il Collegio ha condiviso e richiamato la motivazione del precedente decreto cautelare monocratico n. 1282/2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla fase cautelare in appello.

  • art. 111 c.p.a.

    eccezionale gravità ed urgenza

    La sospensione della sentenza del Consiglio di Stato in pendenza del giudizio di cassazione è ammissibile solo in presenza di condizioni di eccezionale gravità e urgenza; tali condizioni sono state ritenute insussistenti nel caso concreto.

Massime di principio

  • La sospensione di una sentenza del Consiglio di Stato richiesta in pendenza del giudizio di cassazione presuppone la dimostrazione di condizioni di eccezionale gravità ed urgenza; in mancanza, l’istanza cautelare deve essere respinta.
  • Nella valutazione dell’istanza di sospensione ex art. 111 c.p.a., il giudice può richiamare e condividere la motivazione già esposta nel decreto cautelare monocratico emesso nella medesima fase processuale, ove la successiva trattazione collegiale non evidenzi elementi diversi.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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