Cassazione Penale, Ordinanza n. 06483/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla novità della doglianza relativa all'aggravante, sulla manifesta infondatezza del motivo concernente l'elemento soggettivo e sull'aspecificità della censura relativa al diniego delle pene sostitutive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare, sostenendo che essa non fosse stata contestata; la Corte di cassazione rileva però che la questione era nuova, non devoluta in appello, e comunque l'aggravante non aveva inciso sul trattamento sanzionatorio perché erano state riconosciute attenuanti generiche prevalenti; 2) illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, assumendo che non fosse stato correttamente accertato il dolo; la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato, ribadendo che la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il solo dolo generico; 3) violazione del protocollo d'intesa per l'applicazione delle pene sostitutive e diniego delle stesse, motivo giudicato aspecifico perché non si confronta con la motivazione sulla prognosi sfavorevole e sulla genericità della richiesta.
Norme richiamate
richiamato come circostanza aggravante la cui applicazione, se non devoluta con specificità in appello, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; in ogni caso, nel caso concreto non ha avuto effetti per la prevalenza delle attenuanti generiche
impedisce di proporre in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello non abbia pronunciato perché non devolute con specificità, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima
art. 219 della legge fallimentare
aggravante oggetto di censura per pretesa mancanza di contestazione, ritenuta però inammissibilmente introdotta per la prima volta in cassazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, ossia doglianze non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
- L'aggravante non contestata o non devoluta in appello non può essere validamente censurata in cassazione se la relativa questione non è stata previamente e specificamente sottoposta al giudice di merito.
- La bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato a dolo generico: non occorre la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza né dello scopo di danneggiare i creditori, essendo sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni.
- Una censura sul diniego delle pene sostitutive è inammissibile o comunque aspecifica se non si confronta con la prognosi negativa espressa dal giudice di merito e con gli specifici passaggi motivazionali posti a fondamento del rigetto.
- La concessione di attenuanti generiche prevalenti può neutralizzare gli effetti pratici di un'aggravante, con conseguente difetto di interesse alla relativa deduzione.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando si limita a contestazioni generiche senza confrontarsi con il nucleo decisivo della motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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