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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07894/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello limitatamente al trattamento della recidiva. Il ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale sostenendo, in sostanza, che la motivazione sulla recidiva fosse generica e fondata solo sulla mera esistenza di precedenti penali. La Corte di legittimità ha però rilevato che la decisione impugnata non si era limitata a richiamare i precedenti, ma li aveva valutati in relazione alla loro continuità nel tempo, alla frequenza, all'epoca di commissione e alla natura del precedente per evasione, traendone un giudizio di maggiore pericolosità coerente ed esaustivo. Da ciò la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censura la valutazione della recidiva deve confrontarsi specificamente con la struttura della motivazione impugnata; non è sufficiente dedurre in modo apodittico che il giudice abbia valorizzato soltanto l'esistenza di precedenti penali.
  • La motivazione sulla recidiva è adeguata quando considera non solo la presenza dei precedenti, ma anche elementi quali continuità temporale, frequenza, epoca e natura dei precedenti, così da fondare in modo coerente il giudizio di maggiore pericolosità del reo.
  • La censura in cassazione è generica e quindi inammissibile se non evidenzia un effettivo deficit argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa dei medesimi elementi di fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in via equitativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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