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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42973/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 23/02/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 18/09/2023 disposto dal GIP. Il sequestro era connesso al delitto previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 riferito a crediti d'imposta inesistenti per operazioni di ricerca e sviluppo. Il ricorrente impugnava in particolare il mancato accoglimento della richiesta di revoca del sequestro del conto corrente intestato al figlio (Stefano Mencaglia), sul quale il ricorrente aveva esercitato una delega di operatività poi revocata; sosteneva l'illogicità della decisione del Tribunale che, pur avendo ritenuto riconducibile il conto al ricorrente per disporne il sequestro per equivalente, aveva poi escluso il suo interesse ad impugnare il sequestro delle somme contenute nel conto. Il ricorso in cassazione era fondato su un unico motivo con richiamo a violazioni di norme di diritto processuale penale (artt. 321, 322, 324, 325, 568, 591 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione ad impugnare: il ricorrente, per quanto prospettato, aveva chiesto la revoca e la restituzione di somme riconosciute dallo stesso come non appartenenti a lui ma al figlio; pertanto solo il titolare del conto (il figlio) era legittimato a domandare la rimozione del vincolo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare sussiste solo se la rimozione del provvedimento impugnato può concretamente produrre una situazione più favorevole per l'impugnante. Avendo ritenuto infondati i rilievi del ricorrente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater

    Norma sostanziale che disciplina il delitto di indebita compensazione/uso di crediti d'imposta inesistenti; è il titolo del reato alla base del decreto di sequestro preventivo che ha legittimato l'adozione del vincolo sui beni.

  • cod. proc. pen., art. 591

    Regola l'interesse e la legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari: la Corte ha applicato il principio per cui il ricorrente deve dimostrare che la rimozione del provvedimento impugnato determinerà per lui un effettivo vantaggio pratico; essendosi il ricorrente posto come portatore di ragioni spettanti al titolare del bene, è stata esclusa la sua legittimazione.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (in particolare la violazione di norme del processo penale): è stata richiamata dal ricorrente per censurare presunte violazioni procedurali, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato per carenza di interesse.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che dispone l'onere delle spese e la possibilità di condanna alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità: applicata per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese e l'ammontare di euro 3.000,00.

  • artt. 321, 322, 324, 325, 568, 591 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente come supposte violate; la Corte ha ritenuto che i rilievi relativi a queste norme fossero in realtà infondati o impropri per la figura dell'impugnante, atteso che la carenza di interesse/legittimazione rende irrilevanti le censure sostanziali proposte dal ricorrente.

Massime di principio

  • Solo il titolare del bene sottoposto a sequestro o chi abbia un titolo diretto di disponibilità può validamente chiedere la revoca del sequestro; chi agisce per prospettare pretesi diritti spettanti a terzi è privo di interesse e la sua impugnazione è inammissibile.
  • L'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare si valuta sulla concreta possibilità che la sua rimozione produca un vantaggio pratico per l'impugnante, valutazione fondata sulla prospettazione contenuta nell'impugnazione e non sulla verifica definitiva della fondatezza sostanziale della pretesa.
  • La semplice delega di operatività su un conto (anche se revocata) non costituisce in sé titolo di disponibilità o di proprietà idoneo a legittimare l'impugnazione del sequestro delle somme, salvo prova di un diritto reale o di disponibilità effettiva.
  • Se in giudizio viene contestata la riconducibilità di un bene al ricorrente per motivare il sequestro, il ricorrente che contemporaneamente dichiara che il bene appartiene a terzi crea un'incoerenza che può indebolire la sua posizione di legittimazione a impugnare.
  • In situazioni analoghe è preferibile che il terzo titolare (es. il correntista) promuova direttamente l'azione per la revoca e la restituzione dei beni; il difensore dell'indagato deve raccogliere e documentare la titolarità e la disponibilità reale del bene prima di proporre impugnazioni.

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