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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34905/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che ha disposto la sua consegna alla Autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 12 giugno 2023 (per associazione per delinquere finalizzata a reati tributari: emissione di fatture per operazioni inesistenti e omissione di pagamento di imposte). I motivi di ricorso erano due: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa facoltativa di rifiuto di consegna prevista dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge n. 69/2005 (la difesa sosteneva che pendeva in Italia un procedimento per gli stessi fatti e che quindi lo Stato italiano avrebbe potuto rifiutare la consegna); 2) censura sulla mancata sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva (arresti domiciliari), ritenendo infondata la valutazione del pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, pur essendovi profili di debolezza nella motivazione della Corte territoriale sulla questione della necessità di un provvedimento coercitivo italiano per opporre il rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis, tale errore non bastava a mutare l'esito perché, nel caso concreto, il mandato di arresto era stato emesso nell'ambito di un procedimento coordinato dalla Procura europea (EPPO). La giurisprudenza consolidata indica che, quando il titolo custodiale proviene dall'EPPO, il motivo facoltativo di rifiuto per concomitante esercizio della giurisdizione nazionale non è opponibile dallo Stato richiesto. Quanto al secondo motivo sulla misura cautelare, la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile o priva di interesse dopo la conferma della consegna, posto che la misura cautelare rilevante diventa quella del Paese richiedente. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005 (art. 6)

    L'art. 6 disciplina i criteri informativi essenziali da fornire per l'esecuzione del mandato di arresto europeo; la Corte ha ritenuto che i requisiti informativi fossero soddisfatti dal provvedimento cautelare tedesco tradotto.

  • legge n. 69 del 2005 (art. 18-bis, comma 1, lett. b)

    Prevede la facoltà discrezionale per lo Stato richiesto di rifiutare la consegna quando sia in corso nello Stato richiesto un procedimento penale per lo stesso fatto; la Corte ha chiarito che questa facoltà richiede l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo fatto (non è sufficiente la mera iscrizione come indagato), e che la Corte territoriale ha errato nel ritenere necessaria l'esistenza di un provvedimento coercitivo nazionale.

  • legge n. 69 del 2005 (art. 19, lettera b)

    Stabilisce che, trattandosi di misura richiesta nei confronti di soggetto di nazionalità italiana, se a seguito del processo all'estero segue condanna o misura privativa della libertà, l'esecuzione può avvenire nello Stato italiano secondo le sue regole; la Corte territoriale aveva richiamato questa disposizione nel disporre la consegna con riserva di esecuzione in Italia ove applicabile.

  • legge n. 69 del 2005 (art. 23)

    Contiene termini procedurali per l'esecuzione del mandato di arresto europeo; la Corte ha ricordato che, una volta decisa la consegna, la misura custodiale rilevante è quella emessa dallo Stato richiedente e va eseguita nei termini di legge.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la ricorrente è stata condannata ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Quando la richiesta di consegna è fondata su un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito di un procedimento coordinato dalla Procura europea (EPPO), lo Stato richiesto difficilmente potrà opporre il rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis della legge n. 69/2005: la centralizzazione/coordination dell'EPPO prevale per evitare duplicazioni procedurali.
  • La facoltà di rifiuto prevista dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) si applica solo se nello Stato richiesto è già in atto un effettivo e precedente esercizio della giurisdizione sullo stesso fatto; la mera iscrizione nel registro degli indagati non è di per sé sufficiente.
  • Non è richiesta, ai fini dell'opposizione fondata sull'art. 18-bis, l'esistenza di un provvedimento coercitivo (misura cautelare) nazionale: è rilevante l'effettivo esercizio della giurisdizione (indagini concrete e volontà dell'Autorità nazionale), non la forma di un provvedimento.
  • Le censure sulla motivazione della Corte territoriale possono non essere decisive se, di fatto, sussistono ragioni giuridiche autonome (es. coinvolgimento EPPO) che giustificano il rigetto del ricorso in cassazione.
  • Le misure cautelari adottate in Italia in vista di una consegna sono normalmente provvisorie e perdono interesse una volta confermata la consegna: la misura custodiale rilevante sarà quella del Paese richiedente e l'eventuale modifica della misura nazionale può diventare priva di oggetto dopo la decisione di consegna.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare in modo oggettivo e dettagliato l'esistenza di un esercizio effettivo della giurisdizione nazionale (indagini avanzate, atti concreti, prospettive di processo) se intende fondare un rifiuto facoltativo di consegna; se è coinvolto l'EPPO, occorre valutare strategie difensive specifiche su base europea.

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