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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6903/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rilevando che il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, come richiesto dall'art. 578 c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione dell'art. 578 c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili: il ricorrente censura che, dopo la dichiarazione di prescrizione del reato in appello, il giudice non ha motivato la conferma della condanna al risarcimento del danno e al rimborso delle spese di costituzione della parte civile

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello che dichiara estinto il reato per prescrizione deve comunque esaminare e motivare i profili di gravame relativi alle statuizioni civili; l'omessa motivazione su tale punto costituisce vizio di legge rilevante ai fini di cassazione

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Regola la competenza in caso di annullamento con rinvio; qui è richiamata per affermare che, annullandosi la decisione in ordine agli effetti civili, il rinvio deve essere al giudice civile competente per valore in grado d'appello

  • Sez. 6, n. 46099 del 01/12/2021 (Bonfigli)

    Principio giurisprudenziale secondo cui l'appello che dichiara la prescrizione non esime il giudice dall'esaminare i motivi relativi alle statuizioni civili se proposti dall'imputato

  • Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013 (Sciortino)

    Conferma il principio che, se il giudice d'appello dichiara la prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità ai fini civili, l'annullamento per cassazione comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello

Massime di principio

  • Quando in appello viene dichiarata la prescrizione del reato, il giudice deve comunque motivare specificamente in ordine alle statuizioni civili; la mera dichiarazione di estinzione del reato non legittima la conferma automatica del risarcimento senza motivazione
  • L'omessa motivazione sulle responsabilità civili configura motivo di cassazione: il giudice di legittimità annulla la sentenza sugli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello
  • Se il ricorrente limita il gravame ai profili civili, il giudice d'appello è tenuto a esaminare quei motivi anche quando il reato sia dichiarato prescritto
  • In casi analoghi è opportuno per la parte resistente fornire in appello una motivazione dettagliata che giustifichi la conferma delle statuizioni civili anche in presenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia
  • Il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello è la conseguenza procedurale ordinaria quando la Cassazione annulla la pronuncia sugli effetti civili per vizio di motivazione

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