Cassazione Penale, Ordinanza n. 07334/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di evasione. Il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: in particolare, contestava l'affermazione di responsabilità sostenendo che l'allontanamento dal domicilio fosse giustificato da ragioni di salute. Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., deducendo che il rientro nell'abitazione a notte fonda avrebbe dovuto rilevare in senso favorevole. Il terzo motivo investiva la recidiva, ma veniva dedotto in modo generico rispetto alla valutazione, rimessa al giudice di merito, dei numerosi precedenti anche specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già correttamente respinte in appello; il secondo manifestamente infondato perché l'attenuante dell'art. 385, comma 4, c.p. era stata esclusa in modo corretto sulla base del solo rientro nell'abitazione a notte fonda; il terzo generico, a fronte dell'esercizio non illogico del potere discrezionale del giudice di merito sulla recidiva, anche in presenza di numerosi precedenti specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'attenuante è stata ritenuta insussistente; il mero rientro nell'abitazione a notte fonda non è sufficiente a integrarla.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limita a riproporre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito è inammissibile se non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'attenuante prevista per il reato di evasione richiede elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento; il semplice rientro tardivo nell'abitazione, di per sé, non basta a fondarla.
- La valutazione della recidiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo con doglianze specifiche e non meramente assertive, soprattutto quando siano presenti precedenti numerosi e specifici.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, ripetitivi o generici, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche di legge.
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