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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 470/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lipperi ha impugnato la sentenza di condanna per detenzione di sostanza stupefacente (cocaina), deducendo l'errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ipotesi di lieve entità). Il ricorrente sosteneva che il dato quantitativo non fosse di per sé ostativo e che il suo ruolo, esercitato per conto di terzi a livelli non elevati del narcotraffico, avrebbe dovuto essere valutato favorevolmente ai fini del riconoscimento della lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso confermando la valutazione della Corte di appello che escludeva la lieve entità. Il Collegio di appello aveva motivato l'esclusione con riferimento al quantitativo e alla qualità della sostanza (circa 32,2 g lordi e 23,705 g di cocaina pura al 79,9%, pari a circa 158 dosi), alle modalità di occultamento (in una cassetta di sicurezza chiusa a chiave e nascosta in una busta di tela) e alla disponibilità a detenere la droga previo compenso per conto di terzi, indice di collegamenti fiduciari con ambienti criminali. La Cassazione ha ritenuto la motivazione non illogica e nell'ambito della legittimità, respingendo il ricorso e confermando la condanna, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Prevede il reato di detenzione di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna dell'imputato alla detenzione di cocaina.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Disciplina l'ipotesi di lieve entità e richiede una valutazione complessiva degli indici sintomatici (quantitativi e non) per escludere l'intento di spaccio o legami con il narcotraffico. La Corte ha ritenuto che, alla luce di quantitativo, purezza, numero di dosi, modalità di occultamento e disponibilità a detenere per conto di terzi, non ricorressero le condizioni per riconoscere la lieve entità.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; qui citata per la disciplina della trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Il mero quantitativo non è automaticamente determinante: va valutato insieme ad altri indici (purezza, numero di dosi, modalità di confezionamento e occultamento, luoghi di custodia).
  • Quantitativi elevati di sostanza pura e la trasformazione in numerose dosi (es. decine o centinaia di dosi) orientano verso l'esclusione della lieve entità.
  • Modalità di occultamento che mostrano pianificazione (cassette di sicurezza, doppio involucro, nascondigli) e la disponibilità a detenere per conto di terzi, anche previo compenso, sono indici di collegamento con il traffico e ostativi al beneficio della lieve entità.
  • La valutazione è complessiva e motivata: il giudice deve esplicitare i singoli elementi che, nel loro insieme, escludono la lieve entità; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della legittimità formale e logica.
  • In fase difensiva, per ottenere il riconoscimento della lieve entità conviene fornire elementi concreti che escludano finalità di spaccio o collegamenti (assenza di bilancini, sacchetti per il confezionamento, prove di assunzione personale, mancanza di compensi o rapporti fiduciari con terzi).

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