Cassazione Penale, Ordinanza n. 13697/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando, in sostanza, il mancato riconoscimento dello stato di necessità, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello. La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale aveva escluso validi motivi di salute idonei a giustificare l'allontanamento dal domicilio, aveva ritenuto il fatto non tenue e aveva negato elementi favorevoli in assenza di resipiscenza dell'imputato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il fatto di reato sia valutato come non tenue e non emergano ulteriori elementi favorevoli all'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già specificamente confutate dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
- Il riconoscimento dello stato di necessità richiede la presenza di concreti e validi motivi, non potendo essere fondato su allegazioni generiche o non riscontrate, come nel caso di asseriti motivi di salute non ritenuti idonei a giustificare la condotta contestata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la gravità concreta della condotta non consente di qualificare il fatto come tenue.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivamente apprezzabili, specie quando manchi una resipiscenza dell'imputato rispetto alla condotta posta in essere.
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