Ordinanza n. 1238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00610/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l'atto di soppressione di una fermata utilizzata dalla società appellante
Esito
Favorevole al resistente (comune e gestore del trasporto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo in sostanza l'illegittimità dell'atto amministrativo che aveva disposto la soppressione di una fermata del servizio di trasporto turistico. Sul piano cautelare ha prospettato il fumus boni iuris, contestando la valutazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale e all'incolumità pubblica, nonché il concreto e immediato pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto: un rilevante danno economico e un grave danno reputazionale conseguente alla soppressione della fermata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato, nella sostanza, il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la valutazione delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica spetta al Comune e costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa. Tale discrezionalità è soggetta ai limiti della proporzionalità, della ragionevolezza, della sufficienza dell'istruttoria e della motivazione; tuttavia, allo stato degli atti e salvo il più approfondito esame nella fase di merito, non risultava che tali limiti fossero stati superati. Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha escluso perché i danni lamentati erano di natura economico-patrimoniale e, pertanto, eventualmente risarcibili. Ha inoltre ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, la tutela della sicurezza del traffico rispetto agli interessi economici e reputazionali della società. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato ha deciso l'impugnazione cautelare proposta contro l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- La valutazione delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica rientra nella discrezionalità del Comune; il sindacato giurisdizionale verifica il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché la sufficienza dell'istruttoria e della motivazione.
- In sede cautelare, quando i danni prospettati sono esclusivamente economico-patrimoniali e risultano eventualmente risarcibili, non sussiste di regola il periculum in mora richiesto per la sospensione dell'atto.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela della sicurezza del traffico può prevalere sugli interessi economici e reputazionali del privato destinatario di una misura amministrativa.
- Il rigetto della domanda cautelare per insufficienza del fumus o del periculum non pregiudica il più approfondito esame della legittimità dell'atto nella fase di merito.
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