Cassazione Civile, Ordinanza n. 22594/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
A seguito della notifica di un atto di precetto, il debitore propose opposizione dinanzi al Tribunale deducendo che solo una parte delle somme richieste fosse dovuta. Il Tribunale dichiarò l'opposizione inammissibile, condannando l'opponente alle spese e alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. L'opponente propose appello; la Corte d'appello accolse parzialmente il gravame e, riformando la decisione, rideterminò l'importo dovuto ma compensò solo per un terzo le spese di entrambi i gradi, ponendo i restanti due terzi a carico dell'opponente. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendosi che, essendo stato accolto l'appello e l'opposizione, non fosse legittima la condanna alle spese a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha chiarito che la soccombenza ex art. 91 c.p.c. va valutata con riferimento all'esito complessivo della lite e non al solo singolo grado di giudizio; tuttavia, poiché l'opposizione all'esecuzione era stata accolta, il ricorrente non poteva essere considerato soccombente nella misura in cui la Corte d'appello gli aveva addossato parte delle spese sulla base di una soccombenza complessiva inesistente. La sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito regolando essa stessa le spese dei gradi di merito e di legittimità: ha disposto la compensazione di un terzo e ha posto i restanti due terzi delle spese di primo e secondo grado, nonché le spese del giudizio di cassazione, a carico del creditore procedente.
Norme richiamate
"La soccombenza ... va valutata in base all'esito complessivo della lite, e non in base all'esito del singolo grado di giudizio"
la condanna alle spese deve seguire la soccombenza complessiva definita dall'esito finale della controversia; se la parte non è complessivamente soccombente, non può essere gravata dalle spese in base al solo esito di un grado
la parziale soccombenza può giustificare la compensazione delle spese in misura proporzionale
richiamato solo come sanzione privata irrogata dal giudice di primo grado, senza specifica statuizione in cassazione
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie
Massime di principio
- La soccombenza ai fini della regolazione delle spese va apprezzata in relazione all'esito complessivo della lite, non al risultato del singolo grado di giudizio.
- Quando la parte impugnante ottiene l'accoglimento dell'opposizione o dell'impugnazione e non risulta complessivamente soccombente, la condanna alle spese in suo danno è illegittima.
- Se la controversia è definita senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente alla loro regolazione nel merito.
- La parziale soccombenza consente una compensazione solo in parte, con imputazione del residuo alle parti effettivamente soccombenti.
- Nell'opposizione all'esecuzione, la ditta individuale non costituisce soggetto di diritto distinto dall'imprenditore persona fisica.
Come è indicizzato
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