Cassazione Penale, Ordinanza n. 19783/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure sull'elemento soggettivo erano generiche e non si misuravano con l'apparato argomentativo della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione l'unico motivo riguardava la pretesa insussistenza dell'elemento psicologico del reato, cioè la mancanza del dolo; la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione di merito della Corte territoriale, che aveva già esaminato in modo puntuale e logico la questione.
Norme richiamate
È il reato per cui vi era stata condanna in appello, indicato come evasione.
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in sede di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla mancanza dell'elemento psicologico del reato deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o generica è inidonea a scalfire la decisione di merito.
- Quando la corte territoriale ha già affrontato con argomentazione puntuale e логica la questione del dolo, la mera riproposizione di un diverso apprezzamento del fatto non integra un valido motivo di ricorso ed espone alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
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