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Sentenza

Sentenza del 21/05/2021 n. 593 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per la rinuncia concreta dell'amministrazione finanziaria e, non essendovi accordo tra le parti sulle spese, ha posto a carico della parte rinunciante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in complessivi 2.500,00 euro per compensi oltre accessori.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per tributi vari relativa al 2006, ritenuta illegittima per violazione di legge e travisamento del fatto. In primo grado il ricorso era stato respinto. Nel corso dell'appello l'Agenzia ha emesso uno sgravio, determinando la cessazione della materia del contendere e la conseguente rinuncia concreta dell'amministrazione finanziaria a far valere la pretesa.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    In caso di rinuncia alla domanda da parte di una parte processuale, le spese vanno poste a carico della parte rinunciante se non vi è diverso accordo; qui applicato per le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'amministrazione finanziaria che ha rinunciato alla pretesa.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione finanziaria emette sgravio durante il processo, la controversia può estinguersi per sopravvenuta carenza della materia del contendere.
  • La rinuncia concreta della parte che vantava la pretesa (anche se pubblica) comporta normalmente l'estinzione del giudizio.
  • In assenza di accordo diverso tra le parti, la parte che rinuncia alla propria domanda è tenuta a rifondere le spese processuali (art. 306 c.p.c.).
  • Il contribuente che beneficia di uno sgravio deve verificare e ottenere formale statuizione sulle spese per evitare oneri imprevisti; è utile negoziare espressamente la condizione sulle spese in caso di rinuncia o sgravio.
  • La tacita accettazione della rinuncia da parte della controparte può essere ritenuta valida e rende efficace l'estinzione, ma non sostituisce un accordo scritto sulle spese.

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