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Sentenza

Sentenza del 21/05/2021 n. 704 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IMU - Esenzione abitazione principale - Coniugi non separati - Residenza in comuni differenti - Non si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 nonostante avesse trasferito la propria residenza anagrafica in un'altra abitazione situata in un comune diverso rispetto a quella in cui risiede il nucleo familiare coniugale. L'istanza è stata valutata alla luce della necessità che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nello stesso stabile.

La decisione

La richiesta di esenzione è stata rigettata: l'esenzione per l'abitazione principale non si applica al coniuge non separato che abbia volontariamente trasferito la propria residenza anagrafica in un'abitazione ubicata in comune diverso da quello in cui risiede il nucleo familiare, salvo che non siano provati motivi di necessità (es. salute, lavoro). In assenza di tali comprovati motivi, la condizione anagrafica comune è essenziale e la mera dimora stabile senza residenza anagrafica non consente il riconoscimento dell'esenzione.

Norme richiamate

  • D.L. 201/2011, art. 13 co. 2

    art. 13 co. 2 D.L. 201/2011

    L'esenzione IMU per l'abitazione principale richiede che il possessore e il nucleo familiare dimorino stabilmente e siano anche anagraficamente residenti nello stesso immobile; la residenza anagrafica è elemento essenziale salvo comprovati motivi di necessità (salute, lavoro, altro).

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU sull'abitazione principale è necessario non solo vivere stabilmente nell'immobile ma anche avervi la residenza anagrafica: la sola dimora effettiva senza residenza anagrafica non è sufficiente.
  • Un coniuge non separato che trasferisca volontariamente la propria residenza in un'abitazione in un comune diverso rispetto al nucleo familiare non può beneficiare dell'esenzione, a meno che non provi motivi di necessità (es. per motivi di salute o lavoro).
  • Le amministrazioni locali possono contestare l'esenzione quando emergono residenze anagrafiche disallineate rispetto al nucleo familiare; il contribuente deve documentare ragioni oggettive e comprovate per mantenere l'esenzione in tali casi.
  • In situazioni di residenze multiple all'interno della stessa famiglia, è consigliabile uniformare la residenza anagrafica o predisporre idonea documentazione (certificazioni mediche, contratti di lavoro, trasferte consolidate) per giustificare la diversa residenza e ottenere l'esenzione.
  • La valutazione è fattuale: l'onere della prova circa la sussistenza di necessità che giustifichino la diversa residenza grava sul contribuente che chiede l'esenzione.

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