Sentenza del 21/05/2021 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposta di Registro - l'avviso di liquidazione deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro sulla sentenza del Giudice di Pace, sostenendo: 1) carenza di motivazione e mancata allegazione della sentenza o del suo contenuto essenziale all'avviso di liquidazione; 2) inesistenza/invalidità della delega a chi ha sottoscritto l'atto impositivo. La Commissione ha esaminato i motivi richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata e fornire informazioni sufficienti e intellegibili a consentire l'esercizio delle facoltà difensive, ma non è obbligatoria l'allegazione della sentenza quando il contribuente è parte del processo e il contenuto è conoscibile. Quanto alla delega, è stata prodotta la disposizione di servizio che legittima la sottoscrizione e la validità della delega si valuta alla data di notifica dell'atto (23/3/2019), periodo in cui la delega era vigente.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva giudicato legittimo l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l'avviso conteneva gli elementi minimi di motivazione (individuazione dell'atto, norme giustificatrici, importo e imposta) e che l'obbligo di allegazione della sentenza non sussisteva trattandosi di atto di cui il ricorrente, parte del giudizio, era a conoscenza. Ha altresì ritenuto valida la delega prodotta in atti, rilevando che la rilevanza temporale è la data di notifica. Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore dell'Agenzia, liquidate in complessivi Euro 350,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 54, comma 5
L'avviso di liquidazione deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata; l'obbligo formale di allegare la sentenza non è assoluto quando il contribuente è parte e le informazioni rese sono sufficienti e facilmente intellegibili.
Statuto del Contribuente, art. 7
Impose il principio di adeguata motivazione degli atti tributari per garantire l'esercizio delle facoltà difensive senza costringere il contribuente a ricerche inutili; la motivazione è soddisfatta se l'avviso fornisce i presupposti di fatto e di diritto in modo chiaro.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 239/2021
ordinanza n. 239 del 12/1/2021
Ha affermato che l'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario deve contenere imponibile, aliquota e imposta ma non è necessario allegare la sentenza quando il contribuente è parte e le informazioni sono sufficienti per esercitare la difesa.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21713/2020
ordinanza n. 21713 dell'8/10/2020
Ha stabilito che l'obbligo di allegare la sentenza all'avviso di liquidazione è superfluo quando il contribuente è parte del giudizio e l'allegazione non apporterebbe elementi utili alla difesa; l'onere sarebbe sproporzionato e non necessario ai fini della trasparenza.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro su atti giudiziari l'avviso di liquidazione deve indicare almeno l'imponibile, l'aliquota e l'imposta liquidata; questi elementi costituiscono la motivazione minima richiesta dallo Statuto del Contribuente.
- Non è sempre necessario allegare la sentenza all'avviso quando il contribuente è parte del relativo procedimento: l'amministrazione è esonerata dall'allegazione se le informazioni nell'avviso consentono la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto e sono facilmente intellegibili.
- Se il contribuente contesta la mancata allegazione, deve dimostrare un concreto pregiudizio alla propria capacità difensiva e non bastano affermazioni generiche di incompletezza.
- La validità di una delega che legittima la sottoscrizione dell'atto si valuta alla data in cui l'atto assume rilevanza esterna (es. data di notifica); una delega temporalmente vigente a quella data è valida anche se la redazione materiale dell'atto è anteriore.
- Gli atti impositivi devono indicare chiaramente l'atto sottoposto a registrazione e la norma di riferimento: ciò aiuta a evitare vizi di motivazione contestabili.
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il ricorrente soccombente è condannato al rimborso delle spese nelle misure ritenute dal giudice.
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