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Sentenza

Sentenza del 21/05/2021 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

In caso di sospensione del versamento delle imposte e ripresa a tassazione mediante rateizzazione senza alcun obbligo di comunicazione della volontà di fruire del beneficio si verifica la regolamentazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano dovute anteriormente - Sussiste - Il termine prescrizionale decorre solo dopo la scadenza dell'ultima rata - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al 2009; il ricorrente eccepiva la prescrizione triennale del diritto della Regione alla riscossione. La Regione ha dedotto che, a seguito delle misure emergenziali per il sisma 2009 e della successiva disciplina (DM/OPCM e circolare Agenzia Entrate), il versamento era stato sospeso e poi ripreso mediante rateizzazione in 60 rate senza necessità di istanza del contribuente, per cui il termine prescrizionale doveva decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Il contribuente contestava inoltre la tempestività della notifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la disciplina emergenziale e la circolare 44/E abbiano previsto la ripresa mediante rateizzazione automatica (60 rate) senza obbligo di istanza, configurando una regolamentazione ex novo dell'obbligazione originaria; di conseguenza il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata (termine ultimo: 30 maggio 2015 per la restituzione completata). Ha inoltre ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento in quanto il plico era stato consegnato alle Poste entro il termine e si è applicato il principio della scissione dei termini (effetto per il notificante alla consegna alle Poste). Spese compensate.

Norme richiamate

  • DM 9 aprile 2004

    Richiamato come parte della disciplina che consente agevolazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità; nella fattispecie è stato richiamato insieme all'OPCM come base normativa per la sospensione/agevolazione dei versamenti

  • OPCM 3780 del 6 giugno 2009

    Provvedimento emergenziale che, congiuntamente ad altri atti, ha disposto la sospensione dei versamenti e le modalità di ripresa per i soggetti colpiti dal sisma; funge da fonte della possibilità di restituzione differita/rateale

  • Circolare Agenzia delle Entrate 44/E del 13 agosto 2010

    "In caso di versamento tardivo, parziale o omesso di una o più rate, è possibile applicare le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 concernenti il ravvedimento operoso"

    La circolare ha disciplinato che le imposte sospese dovevano essere riversate autonomamente entro il termine stabilito e ha previsto la possibilità di rateizzazione in 60 rate senza necessità di istanza del contribuente; ha anche indicato la possibilità del ravvedimento operoso per ritardi o omissioni

  • D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13

    Norma sul ravvedimento operoso richiamata come rimedio per il versamento tardivo o parziale delle rate, applicabile alle rateizzazioni previste dalla disciplina emergenziale

  • Cass. sent. 4 marzo 2020, n. 19681

    Principio affermato secondo cui la sospensione dei versamenti e la successiva ripresa mediante rateizzazione automatica, senza obbligo di domanda, non si esauriscono nella mera sospensione ma comportano una regolamentazione ex novo dell'obbligazione; di conseguenza il termine prescrizionale decorre dalla scadenza dell'ultima rata

  • Cass. n. 9695/2011 e Cass. n. 25047/2009

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle obbligazioni con pagamento in più rate, la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata

  • Cass. n. 2434/2017 e Cass. n. 9891/2011

    Precedenti relativi a legislazioni emergenziali (es. Catania 1990) in cui la ripresa dei versamenti era subordinata espressamente alla domanda del singolo contribuente; in tali ipotesi la mancanza di domanda portava a esiti diversi rispetto alla fattispecie odierna

  • Giurisprudenza sulla scissione dei termini (Cass. ord. n. 33277/2019; Cass. n. 14580/2018; Cass. n. 22320/2014; Cass. S.U. n. 24822/2015)

    Principio secondo cui per le notificazioni a mezzo postale gli effetti per il notificante si producono al momento della consegna del plico all'ufficio postale e per il destinatario al momento della ricezione; tale regola si applica anche agli atti impositivi e all'interruzione della prescrizione

Massime di principio

  • Se una norma emergenziale prevede la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione automatica (senza obbligo di istanza del contribuente), la misura costituisce una regolamentazione ex novo dell'obbligazione originaria: il debito originario si trasforma in un unico debito rateizzato e la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
  • Se invece la ripresa dei versamenti è subordinata a una domanda del contribuente, la mancata domanda può determinare un trattamento diverso e precedenti giurisprudenziali possono ritenere la prescrizione già maturata; occorre verificare la presenza/assenza dell'onere di istanza nella normativa applicabile.
  • Per il calcolo dei termini di prescrizione e per l'interruzione, vale il principio della scissione dei termini per le notificazioni a mezzo posta: per il soggetto impositore rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale; per il destinatario la data di ricezione.
  • La possibilità di ravvedimento operoso prevista per rateizzazioni consente al contribuente di sanare versamenti tardivi o parziali senza perdere automaticamente il beneficio; la disciplina concreta (decadenze previste, quote di interessi/sanzioni) deve essere valutata caso per caso.
  • In contestazioni analoghe è determinante documentare: la fonte normativa concreta della sospensione e della ripresa, se la rateizzazione richiedeva istanza, le date di scadenza delle rate e gli eventuali pagamenti effettuati; tali elementi determinano il punto di partenza della prescrizione.
  • Sempre utile, in presenza di controversie su prescrizione e notifiche, verificare sia la normativa emergenziale sia la giurisprudenza più recente (in particolare Cassazione) perché linee interpretative possono essere mutate da precedenti successivi.

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