Sentenza del 21/05/2021 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento per l'anno 2016: l'Agenzia sosteneva che il contribuente aveva emesso fatture per complessivi € 47.686,96 superando il limite previsto dal regime dei minimi (€ 30.000) e quindi sarebbe dovuto fuoriuscire dal regime; inoltre rilevava un presunto abuso del diritto, atteso che molte fatture erano state emesse a ridosso della fine dell'anno (dicembre 2016) per posticipare gli incassi al 2017 e così eludere il limite. Il contribuente ha invece documentato che gli incassi effettivamente percepiti nel 2016 ammontavano a € 29.787,44, quindi sotto il limite dei € 30.000, e ha contestato l'accertamento e l'affermazione di abuso del diritto.
La decisione
La Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini del regime dei minimi, il parametro rilevante è l'ammontare degli incassi percepiti nel periodo d'imposta e non l'ammontare delle fatture emesse. Sul punto dell'abuso del diritto la Commissione ha ritenuto non provata l'assenza di sostanza economica né la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito essenziale rispetto alle operazioni poste in essere dal contribuente; pertanto non è ravvisabile abuso. Ha accolto l'appello incidentale del contribuente sulle spese e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidandole in € 2.500,00 per ciascun grado oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 118 (modificato dalla legge n.69/2009)
Rinvio procedurale adottato per la sinteticità della sentenza; non inciso sul merito sostanziale della controversia.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n.4
Richiamato in relazione ai criteri di sintesi della motivazione della sentenza, non decisivo sul merito fiscale.
Legge 24 dicembre 2007, n.244 (regime dei minimi, artt. 1 commi 96-117)
La normativa agevolativa stabilisce limiti oggettivi per la permanenza nel regime (tra cui il limite di ricavi/incassi di € 30.000). La Commissione ha interpretato che il parametro rilevante per la permanenza è l'ammontare degli incassi percepiti nel periodo d'imposta e non l'ammontare delle fatture emesse.
D.L. 6 luglio 2011, n.98, art. 27 (modifiche al regime dei minimi)
Richiamato quale fonte delle modifiche al regime dei minimi; la Corte evidenzia che la fuoriuscita dal regime avviene in presenza del superamento del limite secondo le specifiche previste (con richiamo al superamento significativo, ossia oltre il 50%, per effetti immediati).
Legge 27 luglio 2000, n.212, art. 10-bis (abuso del diritto)
"...configurano abuso del diritto uno o più operazioni prive di sostanza economica che pur, nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti..."
La Commissione applica la definizione normativa: per configurare abuso è necessaria l'assenza di sostanza economica, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e che tale vantaggio sia l'effetto essenziale dell'operazione. Nel caso concreto tali presupposti non sono stati dimostrati dall'Amministrazione.
Legge 27 luglio 2000, n.212, art. 10-bis, comma 4
Richiama i criteri probatori e le conseguenze dell'accertamento in caso di operazioni abusive; la Commissione osserva che l'Amministrazione non ha dimostrato l'assenza di sostanza economica o l'indebito vantaggio fiscale.
Legge 27 luglio 2000, n.212, art. 12, comma 7
Norma richiamata tra le censure, connessa alla disciplina processuale e all'onere probatorio in materia tributaria; la sentenza rileva come l'Ufficio non abbia fornito prova sufficiente delle proprie deduzioni.
Legge 7 agosto 1990, n.241, art. 3, comma 1
Richiamata in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Commissione osserva che la decisione di merito ha adeguata motivazione e che l'Ufficio non ha dimostrato carenze tali da inficiare la decisione.
Massime di principio
- Ai fini del regime dei minimi il parametro rilevante è l'ammontare degli incassi percepiti nel periodo d'imposta (criterio della percezione), non l'ammontare delle fatture emesse.
- L'emissione tardiva di fatture a ridosso della fine dell'anno non costituisce di per sé abuso del diritto: per configurare abuso è necessario dimostrare l'assenza di sostanza economica dell'operazione, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e che tale vantaggio sia l'effetto essenziale dell'operazione.
- L'onere di provare l'abuso (assenza di sostanza e vantaggio indebito) grava sull'Amministrazione finanziaria; mere sospetti o presunzioni sul modus operandi non sono sufficienti.
- La fuoriuscita dal regime agevolativo può avere regole particolari (es. effetti immediati solo in caso di superamento significativo del limite, come indicato dalla normativa e dalla giurisprudenza): è necessario valutare i limiti e le soglie previsti dalla legge.
- In sede processuale la soccombenza può comportare la condanna alle spese per l'Amministrazione quando essa perde in entrambi i gradi, salvo che la questione abbia reale novità o peculiarità che giustifichi diversa ripartizione.
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