Cassazione Penale, Sentenza n. 24347/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi alla promozione e direzione del clan mafioso "Scalisi" (art. 416-bis c.p.) e per il reato di spaccio aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia e del provvedimento coercitivo per presunto ingiustificato differimento del colloquio con il difensore ex art. 104, comma 3, c.p.p.; 2) insufficienza e inadeguatezza del quadro indiziario rispetto al reato di spaccio (capo 18), sostenendo che le conversazioni captate non proverebbero tale attività.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il differimento del colloquio con il difensore con riferimento a specifiche ed eccezionali ragioni di cautela legate alla gravità dei reati e al contesto mafioso, nonché al rischio di pre-costituzione di una strategia difensiva comune; tale valutazione discrezionale non è sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica. Sul secondo motivo, la Corte ha giudicato la doglianza generica e non avente i requisiti di specificità richiesti, rilevando che il Tribunale aveva fondato la prova cautelare su un ampio e coerente insieme di elementi: plurime intercettazioni telefoniche e ambientali, operazioni investigative, riprese videoregistrate, sequestri di stupefacenti e le dichiarazioni concordi del collaboratore di giustizia Salvatore Giarrizzo. Ha richiamato inoltre il regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza esclusiva della misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, e l'ordinanza impugnata è rimasta confermata nei suoi effetti (confermando la custodia per i capi principali e l'eventuale statuizione del riesame).
Norme richiamate
Raggruppamento mafioso: la sentenza attribuisce all'indagato il ruolo di vertice dell'associazione mafiosa, e valorizza tale qualificazione ai fini della gravità e del pericolo di inquinamento delle indagini e di recidiva.
Aggravante relativa allo spaccio commesso con il vincolo associativo mafioso: la condotta di spaccio è valutata alla luce dell'aggravante connessa all'operare nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 416-bis.
art. 104, comma 3, cod. proc. pen.
Regola il diritto al colloquio con il difensore e i limiti al suo esercizio; la Corte riconosce che il differimento del colloquio è ammesso se specificamente motivato per esigenze cautelari eccezionali (es. rischio di coordinamento tra indagati in contesto mafioso).
art. 185, comma primo, cod. proc. pen.
Stabilisce gli effetti di nullità derivanti dall'illegittima interdizione del colloquio con il difensore: la nullità è a regime intermedio e può estendersi agli atti successivi quali l'interrogatorio di garanzia; tuttavia la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità avendo il riesame motivato adeguatamente il differimento.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede un regime presuntivo in materia di esigenze cautelari (sussistenza delle esigenze e adeguatezza esclusiva della misura cautelare): la Corte accetta l'applicazione del doppio regime presuntivo nel caso di associazione mafiosa e ritiene che non vi fossero elementi idonei a rendere meno gravosa la misura.
Massime di principio
- Il differimento o la limitazione del colloquio tra indagato e difensore può essere legittimamente disposto se il giudice motiva con elementi specifici e straordinari (es. contesto mafioso e rischio di coordinamento tra indagati); tale motivazione, se coerente, è difficilmente impugnabile in Cassazione.
- Le doglianze generiche sulla insufficienza del quadro indiziario vengono normalmente dichiarate inammissibili in Cassazione: per essere esaminate occorre una contestazione specifica e puntuale della motivazione del giudice del riesame.
- In procedimenti per reati di mafia e spaccio, la prova cautelare può essere composta e valorizzata congiuntamente da intercettazioni, riprese video, sequestri e dichiarazioni di collaboratori; l'insieme può giustificare la custodia cautelare in carcere.
- Il regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. rafforza la tendenza a ritenere necessaria la custodia in presenza di associazione mafiosa; per ottenere misure meno afflittive è necessario fornire elementi concreti che smentiscano l'adeguatezza esclusiva della misura adottata.
- Nel proporre ricorso è essenziale articolare motivi specifici e mirati (sia di diritto che di fatto) e non limitarsi a censure generiche sul merito delle valutazioni probatorie del giudice del riesame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende, per cui è opportuno valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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