Cassazione Penale, Ordinanza n. 04699/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione di una pena sostitutiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (controparte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, nel confermare il trattamento sanzionatorio, aveva escluso la possibilità di applicare una pena sostitutiva. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la difesa chiedeva ulteriori accertamenti in ordine ai presupposti per la sostituzione della pena, contestando implicitamente la valutazione negativa compiuta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata aveva già considerato correttamente gli elementi rilevanti, ossia la revoca di una precedente pena alternativa, la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato, ritenendo quindi il ricorso manifestamente infondato.
Norme richiamate
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di esclusione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una generica richiesta di ulteriori accertamenti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito sulle condizioni per l'applicazione del beneficio richiesto.
- La valutazione dei presupposti per l'applicazione di una pena sostitutiva appartiene al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo mediante doglianze specifiche e non manifestamente infondate.
- La gravità del fatto e la personalità dell'imputato possono legittimare il diniego della pena sostitutiva, specie quando il giudice evidenzi anche la revoca di una precedente pena alternativa.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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