Sentenza n. 15428/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0043333.29-10-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno e parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego del 29 ottobre 2024 relativo al riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, del titolo conseguito in Spagna il 22 maggio 2021 per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 giugno 2024. Aveva dedotto difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della normativa nazionale sul riconoscimento dei titoli esteri e dei principi e delle norme europee; mancata distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali; omessa valutazione effettiva e specifica della formazione e dell'esperienza maturate in Spagna e in Italia; errata applicazione dei principi dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2022; mancata previsione di eventuali misure compensative. Dopo avere ottenuto in via cautelare la sospensione degli effetti del diniego, il ricorrente ha comunicato di avere conseguito la specializzazione sul sostegno attraverso un percorso INDIRE e di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro il diniego e il parere negativo. Ha preso atto della dichiarazione della difesa circa la sopravvenuta mancanza di interesse, ritenendo che, in applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione imponga la declaratoria di improcedibilità e impedisca al giudice di decidere la controversia nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore che attesta la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta, in applicazione del principio dispositivo, l'improcedibilità del ricorso e preclude al giudice la decisione sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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