Cassazione Penale, Sentenza n. 11983/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Milano del 19/04/2021. D'Aniello deduceva violazione di norme processuali (artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis c.p.p.) e mancata motivazione in ordine alla rescissione del giudicato, sostenendo la mancata conoscenza incolpevole del processo: era detenuto al momento della dichiarazione di assenza, il difensore d'ufficio non avrebbe avuto contatti con lui e il Tribunale non avrebbe svolto ricerche adeguate prima di rinnovare la citazione al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato. La Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte di appello secondo cui il ricorrente aveva avuto piena conoscenza del procedimento: era stato eletto domicilio, aveva un difensore di fiducia che aveva ricevuto regolarmente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio (notifica anche in relazione alla regola prevista dall'art. 170 c.p.p. per le notifiche risultate "irrecapitate"), e il ricorrente aveva adottato strategie difensive durante le indagini. La Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con le argomentazioni della Corte d'appello e abbia proposto una lettura parcellizzata dei fatti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di rescissione del giudicato; la Corte non ha ritenuto sussistente una rescissione perché ha ritenuto provata la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla rescissione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non ha accolto la richiesta di riesame della motivazione del giudice di merito.
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente tra le norme processuali violate; la Corte ha ritenuto che le censure non confrontassero specificamente l'ordinanza impugnata e quindi insufficienti a dimostrare gli errori denunciati.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come norma che legittima la rinnovazione della citazione al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato risulti non eseguita per irreperibilità: la notifica al difensore di fiducia vale come vocatio in iudicium per l'imputato.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità nel domicilio dichiarato, attestata dall'addetto postale, comporta la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4; tale meccanismo è stato ritenuto applicabile nel caso concreto per dimostrare la conoscenza del procedimento.
artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Citati dalla Corte come norme da applicare solo se l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non abbia potuto comunicare il mutamento del domicilio; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che dimostrassero tale impossibilità nel caso concreto.
Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 (D., Rv. 282848-02) - giurisprudenza
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la consegna dell'atto al difensore in caso di irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato produce gli effetti di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, salvo prova che questi sia stato impedito per caso fortuito o forza maggiore a comunicare il cambiamento del domicilio.
Massime di principio
- La notifica al difensore di fiducia, ove la posta attesti l'irrecapito per irreperibilità al domicilio dichiarato, è idonea a determinare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (vocatio in iudicium) ai sensi dell'art. 161, comma 4 e art. 170 c.p.p., salvo prova di impossibilità oggettiva a comunicare il cambiamento del domicilio.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza incolpevole del processo è necessario fornire prove specifiche e concrete dell'assenza di conoscenza; argomentazioni generiche o non confrontate con la motivazione del giudice di merito sono destinate all'inammissibilità.
- La presenza di un difensore di fiducia che ha ricevuto le notifiche e l'attiva partecipazione a fasi investigative rappresentano indizi forti di consapevolezza dell'imputato circa le accuse e le udienze: l'assenza di contatti diretti con un difensore d'ufficio non basta a dimostrare in sé l'ignoranza del processo.
- Nel formulare ricorso in Cassazione è essenziale confrontarsi punto per punto con le motivazioni del provvedimento impugnato; motivi vaghi o che non scalfiscono la logica della decisione di merito sono manifestamente infondati.
- Se si vuole contestare la validità di una notifica per irreperibilità è utile raccogliere ed esibire prove di cambio effettivo di domicilio non comunicato per cause di forza maggiore o caso fortuito, richiamando espressamente le disposizioni (artt. 157, 159 c.p.p.) che prevedono tutele in tali ipotesi.
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