Cassazione Penale, Ordinanza n. 16825/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, poi revocata dal giudice dell'esecuzione e sostituita, per la parte residua non eseguita, con la reclusione e la multa. La revoca è stata disposta in ragione di condotte dell'interessato, in particolare per essersi allontanato dal luogo di esecuzione senza autorizzazione e senza alcun preavviso, per ragioni non documentate. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto e di merito già apprezzati dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha valorizzato la motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta adeguata e non manifestamente illogica, che aveva correttamente fondato la revoca della sanzione sostitutiva sulla condotta di allontanamento non autorizzato e non giustificato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esclusione della colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La revoca di una sanzione sostitutiva può essere legittimamente fondata sull'allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo di esecuzione, specie quando tale condotta non sia giustificata o documentata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare doglianze formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Quando il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il ricorso che mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →