Cassazione Penale, Sentenza n. 46186/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Fondazione, parte civile nel procedimento penale per truffa, aveva impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Cuneo. La Corte di appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l'appello della parte civile perché la procura speciale conferita al difensore non conteneva un'espressa menzione del potere di proporre impugnazione. Con il ricorso in Cassazione la parte civile contestava tale pronuncia sostenendo che la formula contenuta nella procura speciale, "per ogni stato e grado del giudizio", dovesse essere interpretata come comprensiva anche del potere di proporre appello, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata. Ha affermato che la procura speciale rilasciata "per ogni stato e grado del giudizio" comprende anche il potere di proporre impugnazione e che quindi il difensore della parte civile era legittimato a proporre appello. Poiché l'assoluzione penale è ormai divenuta irrevocabile in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la Corte ha disposto che la questione relativa alla responsabilità civile sia devoluta al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (rinvio degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello). Nel dispositivo è inoltre indicato l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio (con richiamo al rinvio alla competenza civile secondo quanto esposto nel motivare).
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla legittimazione del difensore della parte civile a proporre impugnazione; la Corte interpreta la norma nel senso che una procura speciale formulata con espressioni generiche come "per ogni stato e grado del giudizio" può essere considerata idonea a comprendere anche il potere di impugnare, salvo chiara esclusione.
Ricordato tra le norme di riferimento relative alle impugnazioni e alla legittimazione a proporle; la Corte lo pone in connessione con l'art. 100 nella valutazione della procura.
Citate le norme sul procedimento di impugnazione e sulla legittimazione delle parti; utilizzata come riferimento normativo nel tema della capacità di impugnare da parte della parte civile o del suo difensore.
Applicata per stabilire che, una volta divenuta definitiva l'assoluzione penale (per mancata impugnazione del P.M.), le questioni civili residuate devono essere devolute al giudice civile competente (rinvio degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello), per ragioni di economia processuale e per l'esaurimento della fase penale.
Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004, n. 22 (De Vita)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma il principio secondo cui il difensore della parte civile munito di procura speciale non espressamente menzionante il potere di impugnare è comunque legittimato a proporre appello, purché la procura possa essere interpretata come estesa "a tutti i gradi di giudizio"; la Corte di Cassazione ha applicato e confermato tale principio nel caso concreto.
Massime di principio
- Una procura speciale contenente la formula "per ogni stato e grado del giudizio" va interpretata, salvo chiara esclusione, come comprensiva del potere di proporre impugnazione anche da parte del difensore della parte civile.
- Se la procura è generica nei termini sopra indicati, la mancata espressa menzione del potere di impugnare non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile.
- Quando l'annullamento riguarda l'impugnazione promossa solo dalla parte civile e l'accertamento penale di non colpevolezza è divenuto definitivo (per mancata impugnazione dal P.M.), le questioni civili sopravviventi devono essere trattate dal giudice civile in virtù dell'art. 622 c.p.p.
- Per evitare contestazioni procedurali conviene conferire nella procura speciale un'incisa esplicita sul potere di impugnare (menzione espressa della facoltà di proporre appello), se si intende preservare la possibilità di appello della parte civile.
- La scelta di devolvere la responsabilità civile al giudice civile ha come fondamento il principio di economia processuale e non impedisce che il giudice civile riesamini i fatti emersi nel processo penale, anche se concluso con sentenza assolutoria.
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