Cassazione Penale, Sentenza n. 28012/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigettato il reclamo volto a ottenere l'autorizzazione a trattenere nella propria cella, oltre le ore 20 di ogni giorno, utensili per cucinarsi i pasti. La censura deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato che la direzione dell'istituto aveva esercitato la potestà organizzativa nel rispetto dell'art. 36, lett. b), d.P.R. 30/06/2000, n. 230 (regolamento interno che disciplina orari di vita quotidiana e alimentazione), richiedendo quindi l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare la Corte costituzionale, sent. n. 186/2018) secondo cui ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis non può essere imposto un divieto assoluto di "cuocere cibi", ma è legittimo che il regolamento d'istituto determini fasce orarie per la cottura purché tali limitazioni siano motivate da esigenze di ordine e sicurezza, non siano irrisorie o strumentali a rendere più afflittiva la detenzione e non determinino una ingiustificata differenziazione rispetto ai detenuti comuni. Nel caso concreto la limitazione (divieto oltre le ore 20) è stata ritenuta giustificata da esigenze di salubrità, ordinata convivenza e necessità di controlli specifici per i detenuti sottoposti al 41-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
riferimento al comma 2-quater, lett. f) (divieto, poi parzialmente dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale in relazione al divieto di cuocere cibi)
La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disciplina che imponeva un divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis; ne deriva il riconoscimento di un diritto alla cottura compatibilmente con le regole intramurarie e le esigenze di sicurezza
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, lett. b)
Attribuisce al regolamento interno dell'istituto penitenziario la potestà di disciplinare gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana e dell'alimentazione, legittimando la fissazione di fasce orarie per la cottura se giustificate da esigenze intramurarie
Costituzione, art. 27, terzo comma
Richiama il principio che la pena non può consistere in trattamenti contrari al rispetto della dignità umana; le limitazioni non devono assumere carattere vessatorio o ingiustificato
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 12/10/2018
Ha ritenuto illegittimo il divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis, stabilendo che il diritto alla cottura può essere contemperato con limiti orari non irrisori e motivati da ragioni di ordine e sicurezza
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 43528/2023; Sez. 1, n. 22056/2021; Sez. 1, n. 11050/2023; Sez. 1, n. 18910/2024)
Consolidano il principio che le fasce orarie per la cottura possono essere fissate dal regolamento d'istituto, ma sono sindacabili in sede giurisdizionale se risultano irragionevoli, elusorie o tendenti a rendere più afflittivo il regime dei detenuti 41-bis rispetto ai detenuti comuni
Massime di principio
- I detenuti sottoposti al regime 41-bis hanno il diritto, riconosciuto dopo la sentenza Corte Cost. n.186/2018, di poter cuocere cibi, ma tale diritto può essere limitato da regolamenti d'istituto attraverso fasce orarie ragionevoli e motivate
- Le limitazioni orarie sono legittime se giustificate da esigenze di sicurezza, controllo intramurario, salubrità e ordine della convivenza e non hanno lo scopo o l'effetto di aumentare l'afflittività della pena per i 41-bis rispetto ai detenuti comuni
- Il parametro di verifica della legittimità delle fasce orarie è il trattamento riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto e le esigenze di sicurezza specifiche della struttura; una disciplinazione che colpisca solo i 41-bis senza giustificazione è vulnerabile al sindacato giurisdizionale
- Le deliberazioni e i provvedimenti amministrativi che fissano fasce orarie devono contenere motivazioni apprezzabili: la mera enunciazione del divieto senza spiegazione delle ragioni di sicurezza o organizzazione può determinare l'illegittimità
- In un ricorso simile il giudice valuterà sia la ragionevolezza della durata delle fasce orarie che la congruenza delle motivazioni fornite dall'Amministrazione penitenziaria; se queste sono fondate su esigenze obiettive, il divieto verrà ritenuto legittimo
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