Cassazione Penale, Sentenza n. 37881/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa il 19/04/2021 e divenuta definitiva il 04/10/2021, sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo. L'istanza, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., mirava a ottenere il ristabilimento del termine per proporre impugnazione. Il ricorrente ha poi dedotto in cassazione che al momento dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione la norma non prevedeva il termine perentorio di trenta giorni per la legittimazione dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la decisione della Corte d'Assise che hadichiarato tardiva l'istanza. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui la domanda di restituzione va proposta entro 30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento; ha individuato il dies a quo nella data di esecuzione dell'ordine di carcerazione (6/07/2022) e ha constatato che l'istanza era stata depositata il 21/07/2023, oltre il termine perentorio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che la domanda di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale deve essere presentata entro 30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento; il conteggio decorre dal momento in cui l'imputato ha la sicura consapevolezza dell'esistenza e dei dati essenziali del provvedimento.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto irregolare o manifestamente infondato.
d.l. n. 17 del 2005, convertito con L. n. 60 del 2005
Richiamato come fonte della disciplina previgente dell'art. 175; la Corte fa riferimento alla normativa introdotta da questo provvedimento per confermare l'esistenza del termine di trenta giorni.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, a supporto della misura sanzionatoria applicata.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, Sent. n. 10409 del 16/01/2020; Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015; Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010
Conferma il principio che l'effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la consapevolezza della sua esistenza e dei suoi estremi (autorità, data, oggetto) e che il termine di 30 giorni decorre da quel momento; inoltre indica che atti processuali non equivoci (es. esecuzione dell'ordine di carcerazione) possono determinare la decorrenza del termine.
Massime di principio
- La domanda di restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale è soggetta a un termine perentorio di 30 giorni che decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento.
- L'effettiva conoscenza richiede la sicura consapevolezza dell'esistenza e dei dati essenziali della sentenza (autorità, data, oggetto); può derivare da una comunicazione formale o da un atto processuale idoneo a togliere ogni dubbio, come l'esecuzione di un ordine di carcerazione.
- Se l'istanza è proposta oltre i 30 giorni dalla conoscenza, essa è tardiva e il giudice deve dichiararla inammissibile.
- In caso di presentazione di ricorsi manifestamente infondati o irregolari possono essere imposte spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni temerarie.
- Prima di proporre istanze di restituzione verificare la normativa vigente al momento della conoscenza del provvedimento e raccogliere elementi che dimostrino l'assenza di conoscenza o la data di prima conoscenza, perché il giudice valuta con rigore la data effettiva da cui far decorrere il termine.
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