Sentenza del 25/09/2015 n. 19069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata a seguito del mancato pagamento di Euro 76.430,99, sostenendo, tra l'altro, che l'assenza del previo avviso di intimazione al pagamento incidesse sulla validità o efficacia della procedura. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che tale omissione non privasse di efficacia il titolo esecutivo, impedendo soltanto l'avvio dell'espropriazione forzata fino al compimento della formalità necessaria. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi, ma senza formulare i quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti dalla legge processuale allora vigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni sull'iscrizione ipotecaria. L'inammissibilità è derivata dalla mancata formulazione, alla conclusione dei motivi, dei quesiti di diritto per le censure di violazione di legge e del momento di sintesi per le censure relative alla motivazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Per tali motivi, nel periodo considerato, era necessario formulare uno specifico quesito di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Disciplina il vizio di motivazione della sentenza. Il ricorso doveva indicare in modo chiaro il fatto controverso e le ragioni dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
"La chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"
Imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per i motivi di violazione di legge e di un momento di sintesi per i motivi relativi ai vizi motivazionali. La norma era applicabile ai ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.
Art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori i quesiti di diritto e il momento di sintesi nei ricorsi per cassazione rientranti nel periodo di efficacia della norma.
Art. 47, comma 1, lett. d), della L. 18 giugno 2009, n. 69
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009. Nel caso esaminato, tuttavia, la sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 aprile 2009, quando la norma era ancora vigente.
Massime di principio
- Nel periodo in cui l'art. 366-bis c.p.c. era vigente, la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l'esame del merito.
- Per valutare l'applicabilità delle regole processuali, occorre fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata e non soltanto alla data di proposizione o decisione del ricorso.
- Un ricorso per cassazione deve individuare con precisione la norma violata, la specifica censura e la conclusione richiesta; doglianze generiche o non strutturate secondo i requisiti processuali possono essere dichiarate inammissibili.
- La mancata intimazione al pagamento, secondo l'impostazione richiamata nella sentenza, non elimina necessariamente l'efficacia del titolo esecutivo o dell'iscrizione ipotecaria, ma può incidere sulla possibilità di procedere immediatamente all'espropriazione forzata.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, anche quando le questioni sostanziali non vengono esaminate.
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