Cassazione Civile, Ordinanza n. 21741/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della presentazione delle domande di definizione agevolata della lite fiscale e, richiamando l’art. 1, comma 196, della L. n. 197/2022, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. Non vi è stata quindi decisione sui motivi del ricorso principale né su quello incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016 e due atti di contestazione sanzioni conseguenti. La controversia era giunta in Cassazione dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dell’Amministrazione finanziaria. La società aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate aveva resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale con un motivo. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha depositato quattro domande di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197/2022, documentando il pagamento della prima rata per ciascuna domanda.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e segg., L. n. 197/2022
È richiamata come base normativa della definizione agevolata della controversia mediante presentazione delle relative domande e versamento rateale.
art. 1, comma 196, L. n. 197/2022
Il deposito delle domande di definizione agevolata e della prova del pagamento della prima rata determina l’estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente deposita rituale domanda di definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge speciale e documenta il versamento richiesto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata preclude ogni esame dei motivi di ricorso principale e incidentale.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
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