Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19294/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello sostenendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p., in relazione all'art. 61 n. 5 c.p., nonché vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che l'aggravante della "minorata difesa" fosse integrata perché la vendita era stata offerta online e le trattative si erano svolte a distanza tramite messaggistica whatsapp, consentendo all'imputato di schermare la propria identità e porre la vittima in condizione di debolezza contrattuale; ha richiamato inoltre il recente intervento legislativo che ha introdotto l'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi aspecifici e manifestamente infondati. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'aggravante della minorata difesa perché, secondo le risultanze, dopo il primo contatto online la trattativa è proseguita via whatsapp con l'imputato che ha mostrato foto dell'oggetto e fornito dati (carta Postepay e codice fiscale), pertanto lo strumento telematico non ha dato un vantaggio concreto all'imputato né ha servito a schermarne l'identità. Ha inoltre osservato che la nuova aggravante prevista dall'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, c.p. (introdotta dalla l. 28 giugno 2024, n. 90) non è applicabile per il tempus commissi delicti. Essendo parte pubblica, il ricorrente è esonerato dalle spese processuali. Sentenza del 22/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.

    art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.

    La Corte ricorda che l'aggravante per 'minorata difesa' legata all'uso di strumenti informatici si applica solo quando l'agente abbia tratto consapevolmente e in concreto vantaggi dall'utilizzo di tali strumenti, ad esempio schermando l'identità o ostacolando l'identificazione della vittima; il mero contatto iniziale online è insufficiente se la trattativa si sviluppa poi fornendo elementi che consentono l'identificazione e la verifica del bene

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Richiamata come norma che elenca le circostanze aggravanti (minorata difesa); la Corte valuta la sua applicabilità solo se si dimostra il concreto sfruttamento di condizioni che riducono la capacità di difesa della vittima

  • art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen.

    art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen. (introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, l. 28 giugno 2024, n. 90)

    La nuova aggravante richiede l'idoneità dello strumento informatico o telematico ad ostacolare l'identificazione; la Corte osserva che tale norma recepisce orientamenti giurisprudenziali ma non è applicabile retroattivamente al fatto in esame per il tempus commissi delicti

Massime di principio

  • L'aggravante della 'minorata difesa' per reati commessi con strumenti informatici si integra solo se è dimostrato che l'imputato abbia tratto un vantaggio concreto dall'uso della tecnologia, ad esempio schermando intenzionalmente l'identità o impedendo verifiche sull'oggetto della vicenda
  • Il mero utilizzo di una piattaforma online o il primo contatto telematico non è di per sé sufficiente: rileva la continuità e la modalità concreta della comunicazione (se l'autore poi fornisce dati identificativi e consente la visione del bene, l'aggravante difficilmente si configura)
  • La prova dell'integrazione dell'aggravante grava sull'accusa: è necessario dimostrare in modo specifico e concreto il collegamento tra l'uso degli strumenti informatici e l'ottenimento di un vantaggio fraudolento
  • Le modifiche legislative intervenute successivamente al fatto (es. introduzione dell'art. 640, n. 2-ter) non possono essere applicate retroattivamente se il reato è anteriore all'entrata in vigore
  • Nei procedimenti promossi dal pubblico ministero la parte pubblica è esentata dalla condanna alle spese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.