Cassazione Penale, Sentenza n. 29498/2025 del 13/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato o modificato condanne per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta e distrazione di patrimoni nei fallimenti delle società Romauto s.r.l., Arca s.r.l. e Asa Holding s.r.l. Le imputazioni comprendevano, tra gli altri, i capi A1 (minusvalenza su cessioni immobiliari), A2 (acquisto sopravvalutato di quote Arcahotels), B1 (distrazione dei canoni dell'albergo "Grand Hotel Mattei" tramite operazioni di scissione/fusione), B2-B4 (distrazione di somme da mutui e altri trasferimenti), C1-C4 (distrazioni e operazioni simulate connessi ad Asa). I ricorrenti censuravano competenza territoriale, violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, insufficiente motivazione o travisamento della prova, mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, omessa "motivazione rafforzata" per la riforma di sentenze assolutorie, illegittimità di alcune pene accessorie e violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione mista: ha rigettato in gran parte il ricorso di Musca Giuseppe ma ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva aumentato la pena per la continuazione con il reato C4, rideterminando la pena principale complessiva in anni 6 e mesi 3 di reclusione; ha inoltre annullato (con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna) la determinazione delle pene accessorie fallimentari per illegittimità normativa e ha disposto nuovo esame. Per Ghiselli Susi la Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi (motivazione insufficiente dell'appello) annullando con rinvio le condanne relative al capo B1 e alla responsabilità per la terza e quarta tranche del mutuo (capo B2) e disponendo nuovo esame. Per Musca Nicola la Cassazione ha accolto i ricorsi e ha annullato con rinvio la condanna relativa al capo B1 (mancata "motivazione rafforzata" dell'appello rispetto all'assoluzione di primo grado). Nel resto i ricorsi sono stati rigettati. Sono state anche imposte rifusioni di spese alle parti condannate in cassazione.
Norme richiamate
art. 12 cod. proc. pen. (competenza per connessione)
La Corte ha confermato che la competenza per connessione opera anche se i procedimenti connessi si trovano in fasi diverse; la valutazione si effettua sul complesso dei reati connessi e sulla base del principio della perpetuatio iurisdictionis
art. 216 legge fallimentare (pene accessorie)
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
Richiamata la pronuncia di incostituzionalità e le Sezioni Unite, la Corte ha disposto che la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; perciò ha annullato la fissazione automatica a dieci anni e rinviato per nuovo esame
artt. 521-522 cod. proc. pen. (correlazione sentenza-imputazione)
La Corte ha verificato il rispetto del principio di correlazione e ha ritenuto corrette le contestazioni quando la condanna si è riferita a fatti specificamente descritti nell'imputazione; ha, invece, annullato/rimandato quando l'appello ha ribaltato assoluzioni senza adeguata motivazione
art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)
La rinnovazione in appello è eccezionale: la Corte ha confermato che il giudice d'appello può richiederla solo se necessario e che la mancata perizia non è censurabile in cassazione se non emergono lacune manifesti nella motivazione
Sez. U., pronuncia "Taricco" (sull'operatività della connessione)
Ribadito il principio che la connessione è criterio autonomo di attribuzione di competenza e opera anche se i procedimenti non sono nello stesso stato e grado, e che la perpetuatio iurisdictionis radica la competenza
Sez. U., principi su reformatio in peius (Morales) e motivazione rafforzata
La Corte ha ricordato il divieto di reformatio in peius rispetto a posizioni non impugnate dal PM e l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma di una sentenza assolutoria in appello
Massime di principio
- La competenza per connessione si valuta anche quando i procedimenti connessi sono in fasi diverse: il giudice deve verificare la connessione al momento del rinvio a giudizio e il principio della perpetuatio iurisdictionis radica la competenza
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione del primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata": non basta una diversa valutazione generica delle prove, occorre confutare espressamente e puntualmente le ragioni dell'assoluzione
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (perizie, escussioni) è strumento eccezionale: va richiesta quando la motivazione del giudice d'appello mostra lacune manifeste che avrebbero potuto essere colmate da prova nuova
- Le pene accessorie previste dall'art. 216 l.f. vanno determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'automatica applicazione del termine massimo è illegittima dopo la pronuncia della Corte costituzionale
- Il divieto di reformatio in peius investe anche singoli elementi della pena: la Corte d'appello non può aumentare singoli profili sanzionatori non impugnati dal Pubblico Ministero senza violare il divieto
- Per configurare responsabilità concorsuale in reati di bancarotta è necessario dimostrare un contributo concreto e la consapevolezza dell'illiceità dell'operazione; mere cariche formali o competenze professionali, da sole, non sono sufficienti
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