Cassazione Civile, Ordinanza n. 10296/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di pagamento e un avviso di messa in mora emessi dal Comune per il TARES relativo all'anno 2013, riferito a immobili siti nel territorio comunale, per un importo complessivo di euro 117.926,00 oltre accessori. Dopo il rigetto dell'appello in sede tributaria di secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle memorie ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater) e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, producendo la comunicazione dell'agente della riscossione e la prova del pagamento delle prime dieci rate del piano di definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e, richiamando il quadro normativo della rottamazione-quater e la successiva norma di interpretazione autentica, ha ritenuto perfezionata la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio in presenza del versamento della prima o unica rata e della documentazione richiesta. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e negando altresì l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
costituiscono la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, cui il debitore può aderire per ottenere l'estinzione del giudizio nei limiti previsti dalla legge.
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"Nella dichiarazione di cui al comma 235 [per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione"
l'estinzione del giudizio è subordinata, secondo il testo originario, al perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della documentazione richiesta.
art. 1, comma 241, L. 29 dicembre 2022, n. 197
comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241
la comunicazione dell'agente della riscossione rileva come documento necessario da produrre nel giudizio per ottenere l'estinzione.
art. 12-bis d.l. 17 giugno 2025, n. 84, conv. in L. 30 luglio 2025, n. 108
"si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"
norma di interpretazione autentica: ai soli fini dell'estinzione del giudizio, la definizione si considera perfezionata con il pagamento della prima o unica rata, e l'estinzione è dichiarata d'ufficio se è prodotta la documentazione prescritta.
art. 3-bis d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, conv. in L. 21 febbraio 2025, n. 15
comma 1; comma 2, lettera c)
richiamato come ulteriore fonte della disciplina della definizione agevolata e della documentazione da produrre nel giudizio.
art. 1, comma 235, L. 29 dicembre 2022, n. 197
della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235
la dichiarazione di adesione è l'atto che deve essere prodotto insieme alla comunicazione dell'agente della riscossione per ottenere l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie oggetto di definizione agevolata, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il debitore dimostri l'adesione alla procedura e produca la documentazione prescritta dalla legge.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si considera realizzato con il versamento della prima o dell'unica rata dovuta, se la disciplina applicabile lo prevede espressamente come norma di interpretazione autentica.
- La comunicazione dell'agente della riscossione e la dichiarazione di adesione assumono rilievo decisivo nel giudizio, in quanto documentano l'inclusione del carico tributario nella procedura definitoria.
- Quando il giudizio si estingue per adesione alla definizione agevolata, le spese restano normalmente a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina o specifiche ragioni non ravvisate nel caso esaminato.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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