Cassazione Penale, Ordinanza n. 35479/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la decisione di primo grado. Era stato condannato per tentata rapina impropria. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della violenza: la Corte territoriale aveva ritenuto che avesse spintonato e ingaggiato una colluttazione con la persona offesa allo scopo di aprirsi una via di fuga e garantirsi l’impunità. Con il secondo motivo ha contestato la conferma della recidiva, applicata valorizzando i precedenti penali, commessi in tempi ravvicinati, e l’indifferenza all’effetto deterrente delle pregresse esperienze giudiziali. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello aveva motivato il diniego con l’assenza di elementi positivi e con il comportamento processuale non pienamente collaborativo, anche per avere l’imputato indicato come idoneo per l’esecuzione della custodia un luogo dal quale era stato sfrattato un anno prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e diretto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità: la Corte d’appello aveva motivato logicamente la sussistenza della violenza, individuata negli spintoni e nella colluttazione finalizzati alla fuga e a garantirsi l’impunità. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la conferma della recidiva era sorretta da motivazione adeguata, basata sui precedenti ravvicinati e sulla mancata efficacia deterrente delle precedenti esperienze giudiziali. Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il giudice di merito non deve passare in rassegna ogni elemento dedotto, essendo sufficiente indicare quelli decisivi; il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dall’assenza di elementi positivi e dal comportamento processuale descritto. La Corte ha inoltre ribadito che la determinazione della pena e il giudizio sulle circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non risultano arbitrari o illogici e sono sufficientemente motivati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze spettano alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali; in cassazione la valutazione non è rinnovabile se non è arbitraria o illogica ed è adeguatamente motivata.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La commisurazione della pena è rimessa al giudice di merito secondo i criteri indicati dagli artt. 132 e 133 c.p.; la censura che mira soltanto a una nuova valutazione della congruità della pena non è ammissibile quando la motivazione è sufficiente e non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una diversa ponderazione delle risultanze probatorie quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
- La violenza richiesta per la tentata rapina impropria può essere ravvisata, nel caso concreto, in spintoni e colluttazione diretti a creare una via di fuga e a garantire l’impunità; la valutazione della condotta compete al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.
- La recidiva può essere confermata valorizzando la ravvicinata commissione dei precedenti e la mancata efficacia deterrente delle precedenti esperienze giudiziali, quando il giudice motivi il giudizio di maggiore colpevolezza e capacità a delinquere.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente il riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
- La determinazione della pena e la graduazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; il relativo apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non è arbitrario o illogico ed è sorretto da motivazione sufficiente, che può limitarsi agli elementi determinanti.
Come è indicizzato
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