Cassazione Penale, Ordinanza n. 09386/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
Gli eredi del soggetto nei cui confronti era stata applicata la misura di prevenzione e disposta la confisca dei beni hanno impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato la misura. Hanno dedotto la violazione del requisito della correlazione temporale e causale tra la pericolosità qualificata del proposto e gli acquisti patrimoniali confiscati, richiamando il principio secondo cui sarebbero confiscabili solo i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità è accertata. Sostenevano che nel caso concreto erano stati confiscati beni acquistati tra gli anni '60 e i primi anni '90, mentre il periodo di pericolosità era stato individuato solo tra il 2003 e il 2007, senza verifica che tali beni fossero stati comprati in epoca di pericolosità o con proventi illeciti. Con memoria successiva hanno ribadito il vizio e la tempestività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di legittimazione dei ricorrenti a far valere il motivo dedotto. Ha ritenuto che, in tema di confisca di prevenzione di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, gli eredi o il terzo possono contestare soltanto la titolarità effettiva dei beni confiscati, mentre l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura può essere dedotta solo dal proposto. Poiché il motivo proposto atteneva esclusivamente alla mancanza dei presupposti sostanziali della confisca, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; è stata invece omessa la condanna al versamento alla Cassa delle ammende, in ragione della novità del principio di diritto richiamato e della conseguente assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
La condanna alla Cassa delle ammende può essere omessa se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa della parte, in considerazione della novità del principio di diritto applicato.
sentenza Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto
Il terzo o l'erede del proposto non è legittimato a contestare i presupposti sostanziali della misura di prevenzione; può soltanto rivendicare la reale titolarità dei beni confiscati.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La sanzione pecuniaria accessoria conseguente all'inammissibilità può essere esclusa quando l'errore processuale non sia imputabile a colpa della parte.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il terzo che impugni una confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati non può dedurre l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, riservata alla posizione del proposto; la sua legittimazione è limitata alla contestazione della titolarità effettiva dei beni.
- La deduzione di un vizio attinente ai presupposti sostanziali della confisca proposta da soggetti privi di legittimazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità può essere esclusa quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa, specie in presenza di un orientamento giurisprudenziale di recente affermazione.
- In materia di confisca di prevenzione, le questioni relative alla correlazione tra pericolosità qualificata e acquisto dei beni devono essere dedotte dal soggetto nei cui confronti la misura è stata applicata, non dal terzo o dagli eredi che non contestino la titolarità dei beni.
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