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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38659/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha dedotto: 1) mancanza o illogicità della motivazione circa lo stato di latitanza e la volontarietà della sottrazione all'esecuzione della misura, atteso che si era trasferito all'estero (Svizzera e poi Dubai) prima dell'emissione della misura e risultava iscritto all'AIRE; 2) mancanza o illogicità della motivazione circa il pericolo di fuga, censurando la valutazione dei contatti esteri e della disponibilità di prestanome/complici e di strutture societarie estere; 3) mancanza o illogicità della motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che il trasferimento permanente a Dubai escluderebbe la possibilità di commissione di nuovi reati sotto la giurisdizione italiana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale, affermando che: a) lo stato di latitanza può sussistere anche se noto il domicilio/luogo di residenza estero e le ricerche non devono necessariamente comprendere ricerche all'estero; b) il pregresso trasferimento all'estero non esclude automaticamente la volontà di sottrarsi all'esecuzione e può integrare, in una valutazione prognostica, il concreto pericolo di fuga; c) l'arresto all'estero per estradizione determina cessazione dello status di latitante, ma ciò non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di fuga; d) il pericolo di reiterazione è stato adeguatamente motivato sulla base della professionalità dell'agire, della rete di contatti operativi e dei precedenti penali pertinenti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 296 c.p.p.

    Definisce lo stato di latitanza; la Corte rileva che la dichiarazione di latitanza non è incompatibile con la conoscenza del domicilio estero e che le ricerche ai sensi dell'art. 295 non devono necessariamente comprendere l'estero.

  • art. 295 c.p.p.

    Regola le ricerche da parte della polizia giudiziaria; la Corte precisa che tali ricerche devono essere esaustive quanto a possibilità di rintraccio e accertamento della volontarietà della sottrazione, ma non implicano obbligo di ricerche estere in ogni caso.

  • art. 169, comma quarto, c.p.p.

    art. 169, comma quarto, cod. proc. pen.

    Riguarda le ricerche all'estero e la cooperazione internazionale; la Corte osserva che laddove ricorrano le condizioni di tale norma, le ricerche all'estero non sono sempre necessarie per dichiarare la latitanza.

  • art. 274 c.p.p.

    Stabilisce le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di fuga) che giustificano la custodia cautelare; la Corte afferma che il pericolo di fuga si valuta prognosticamente anche sulla base del pregresso comportamento dell'indagato (es. trasferimenti all'estero).

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 10‑quater

    art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale relativa ad illeciti tributari/autoriciclaggio; indicata come fatto contestato a carico dell'imputato (contesto dei reati dichiarati).

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 13‑bis

    art. 13 bis D.Lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale collegata alle violazioni contestate; citata come parte delle incolpazioni a carico dell'imputato.

Massime di principio

  • Il trasferimento o la residenza all'estero non escludono automaticamente lo stato di latitanza né la valutazione di pericolo di fuga: il giudice effettua una valutazione prognostica basata sul comportamento passato e sulle concrete possibilità di sottrazione.
  • Le ricerche della polizia giudiziaria previste dall'art. 295 c.p.p. devono essere adeguate ed esaustive rispetto allo scopo valutativo, ma non comportano sempre l'obbligo di investigare all'estero quando ricorrano condizioni particolari previste dalla normativa sulla cooperazione internazionale.
  • L'arresto all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale determina la cessazione dello status di latitante, ma non elimina automaticamente la valutazione del pericolo di fuga o la sussistenza di esigenze cautelari; la valutazione resta prognostica e basata sulla condotta precedente.
  • La presenza di una rete di rapporti esteri, di strutture societarie internazionali o di prestanome può legittimamente concorrere a motivare il pericolo di fuga o di ostacolo alle indagini quando tali elementi sono funzionalmente collegati alle attività delittuose contestate.
  • Il pericolo di reiterazione del reato può essere valutato anche alla luce della 'professionalità' del modus operandi e dei precedenti della stessa specie: trasferimenti di residenza non sono, di per sé, prova convincente dell'impossibilità di recidiva.

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