Cassazione Penale, Sentenza n. 24016/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. L'interessato era stato privato della libertà dal 30/07/2015 al 31/05/2016 in carcere e fino al 18/04/2018 agli arresti domiciliari in relazione a un procedimento per concorso in traffico di sostanze stupefacenti aggravato (art.7 legge n.203/91) poi conclusosi con sentenza assolutoria irrevocabile del 15/11/2019. La difesa deduceva violazione degli artt. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. e all'art.4 d.lgs. 8 novembre 2021 n.188: sosteneva che la Corte territoriale si era basata esclusivamente sulla motivazione del provvedimento cautelare, ignorando le valutazioni del giudice di merito che avevano disintegrato il valore probatorio delle intercettazioni e che la valutazione della riparazione illegittimamente aveva rievocato brani che il giudice della cognizione aveva ritenuto inidonei. Denunciava inoltre una illegittima valorizzazione del diritto al silenzio dell'imputato ai sensi dell'art.4 d.lgs.188/2021.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: il giudice della riparazione ha legittimamente valorizzato le intercettazioni ambientali ritenute comprensibili (in particolare i passaggi indicati come progr.5262) e altri elementi non esclusi dalla sentenza di merito, quali la presenza del Rappazzo il 16/06/2014 presso l'officina Word and Service insieme al Pizzata, e il noleggio dei mezzi poi collegati al carico di droga. La Corte ha precisato che il giudice della riparazione può rivalutare gli elementi indiziari che non risultino espressamente esclusi dal giudice del merito e che la valutazione in fase cautelare può giungere a conclusioni diverse rispetto al giudizio di condanna perché la formazione della prova è in itinere. Ha inoltre escluso che il provvedimento impugnato avesse dato rilievo illegittimo al silenzio dell'imputato, ritenendo che non vi fosse una valorizzazione esplicita del diritto di non rispondere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato come titolo di censura da parte del ricorrente per violazione di legge e motivazione illogica; la Corte di legittimità ha valutato che non sussisteva vizio di manifesta illogicità tale da giustificare annullamento.
Richiamato in relazione ai limiti della riparazione per ingiusta detenzione e alla valutazione di condotte ostative; la Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia correttamente preso in considerazione fatti indiziari non esclusi dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in connessione alla motivazione e alla valutazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto legittime le argomentazioni del giudice della riparazione entro i limiti del sindacato di legittimità.
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
La difesa sosteneva che l'esercizio del diritto di non rispondere non potesse essere valorizzato a sfavore dell'istante. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non dimostra una esplicita valorizzazione negativa del silenzio e che, comunque, la motivazione si è basata su elementi indiziari non esclusi dal giudice di merito.
Norma richiamata per la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese dell'amministrazione resistente.
Norma citata in relazione alla aggravante contestata nell'imputazione originaria per traffico di stupefacenti; è parte del quadro fattuale e del capo di imputazione che ha originato la misura cautelare.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il vizio di manifesta illogicità deve essere di evidente portata ictu oculi e che il sindacato di legittimità è limitato a macroscopiche evidenze; usata dalla Corte per respingere la censura sulla motivazione.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
Giurisprudenza richiamata sullo stesso principio di restrizione del sindacato di legittimità sulla motivazione, confermando che minime incongruenze non sono sufficienti per annullare la decisione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione può valorizzare elementi indiziari che non risultino espressamente esclusi dal giudice di merito, anche se questi elementi non sono risultati sufficienti per una condanna nel giudizio di merito.
- In materia di riparazione la valutazione delle prove è consentita nella misura in cui si riferisca a elementi offerti all'epoca dell'adozione della misura cautelare; la formazione della prova è in itinere e può giustificare diversi approdi tra fase cautelare e giudizio di merito.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato: la censura per manifesta illogicità richiede un vizio di macroscopica evidenza percepibile ictu oculi.
- La mera presenza di intercettazioni dichiarate in parte incomprensibili non impedisce che altre parti comprensibili possano conservare valore indiziario e legittimare la valutazione del giudice della riparazione.
- L'esercizio del diritto di non rispondere non dovrebbe essere penalmente valorizzato ai fini della riparazione per ingiusta detenzione secondo la normativa di recente introduzione, ma occorre verificare se il provvedimento abbia effettivamente dato rilievo negativo al silenzio; la semplice assenza di una giustificazione alternativa non equivale automaticamente a valorizzazione del silenzio.
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